Rassegne di Giurisprudenza

Configurabilità del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

a cura della Redazione Diritto


Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - Presupposti - Approfittamento dello stato di bisogno - Nozione.
Ai fini dell'integrazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lo stato di bisogno non va inteso come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose.
• Corte di cassazione, sezione 4 penale, sentenza 24 giugno 2022, n. 24388

Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - In genere - Delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - Assunzione di persona in stato di bisogno nel rispetto delle prerogative retributive e di sicurezza - Sfruttamento - Esclusione.
Ai fini della configurabilità del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui all'art. 603 bis cod. pen., non realizza le condizioni di sfruttamento l'assunzione di una persona in stato di bisogno, ove sia assicurato il rispetto delle prerogative retributive ed orarie del lavoratore e sia garantita la sua sicurezza nel luogo di lavoro.
• Corte di cassazione, sezione 4 penale, sentenza 4 marzo 2022, n. 7861

Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - In genere - Delitto di cui all'art. 603 - Bis cod. pen. - Presupposti - Approfittamento dello stato di bisogno - Nozione di stato di bisogno - Fattispecie.
Ai fini dell'integrazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lo stato di bisogno non va inteso come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento impugnato che aveva ravvisato lo stato di bisogno nella condizione di difficoltà economica delle vittime, capace di incidere sulla loro libertà di autodeterminazione, trattandosi di persone non più giovani e non particolarmente specializzate, e quindi prive della possibilità di reperire facilmente un'occupazione lavorativa).
• Corte di cassazione, sezione 4 penale, sentenza 22 giugno 2021, n. 24441

Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - In genere - Delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - Requisiti - Mera condizione di irregolarità amministrativa del lavoratore - Reato - Esclusione - Fattispecie.
La mera condizione di irregolarità amministrativa del cittadino extracomunitario nel territorio nazionale, accompagnata da situazione di disagio e di bisogno di accedere alla prestazione lavorativa, non può di per sé costituire elemento valevole da solo ad integrare il reato di cui all'art. 603-bis cod. pen. caratterizzato, al contrario, dallo sfruttamento del lavoratore, i cui indici di rilevazione attengono ad una condizione di eclatante pregiudizio e di rilevante soggezione del lavoratore, resa manifesta da profili contrattuali retributivi o da profili normativi del rapporto di lavoro, o da violazione delle norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro, o da sottoposizione a umilianti o degradanti condizioni di lavoro e di alloggio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del "caporale" e del datore di lavoro, essendo lo sfruttamento evincibile dalla penosa situazione personale e abitativa degli extracomunitari, dalla durata oraria della prestazione, svolta senza dotazioni di sicurezza e corsi di formazione e senza fruizione del riposo settimanale, nonché dall'entità della retribuzione, decurtata sensibilmente per spese affrontate dal datore di lavoro).
• Corte di cassazione, sezione 4 penale, sentenza 6 ottobre 2020, n. 27582