Rassegne di Giurisprudenza

Confisca allargata: l'accertamento dell'intestazione fittizia dei beni

a cura della Redazione Plus Plus Diritto

Misure di sicurezza - Patrimoniali - Confisca a norma dell'art. 12 sexies l. n. 356 del 1992 - Beni intestati a terzi - Operatività - Condizioni.
La presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies, l. n. 356/1992, non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato ad un terzo ma si assume si trovi nella effettiva titolarità della persona condannata per uno dei reati indicati nella norma citata. In tal caso incombe sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca. Il giudice ha, a sua volta, l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario ma anche elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, tali da costituire prova indiretta del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene.
• Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 13 luglio 2022 n. 26996

Misure di sicurezza - Patrimoniali - Confisca ex art. 240-bis cod. pen. - Beni intestati al coniuge e ai figli - Operatività della disposizione - Condizioni.
In tema di confisca ex art. 240-bis cod. pen., la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale opera, oltre che in relazione ai beni del condannato, anche per quelli intestati al coniuge e ai figli, qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità di tali soggetti e l'attività lavorativa dagli stessi svolta, rapportata alle ulteriori circostanze del fatto concreto, appaia dimostrativa della natura simulata dell'intestazione.
• Corte di cassazione, Penale, sezione 2, sentenza del 21-06-2022, n. 23937

Misure di sicurezza - Patrimoniali - Confisca ex art. 240 - Bis cod. pen. - Beni intestati al coniuge - Operatività della disposizione - Condizioni.
La presunzione relativa circa l'illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen. opera, oltre che in relazione ai beni del condannato, anche in riferimento ai beni intestati al coniuge dello stesso, qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità del coniuge e l'attività lavorativa svolta dallo stesso, confrontata con le altre circostanze che caratterizzano il fatto concreto, appaia dimostrativa della natura simulata dell'intestazione. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione del tribunale del riesame che aveva ritenuto il tenore di vita dei coniugi e le giacenze rinvenute nella loro disponibilità del tutto sproporzionati rispetto ai redditi di lavoro, alla percezione della indennità di Cassa integrazione guadagni ed alle vincite derivanti da scommesse).
• Corte di cassazione, sezione 6 penale, sentenza 25 ottobre 2021 n. 38150

Misure di sicurezza - Patrimoniali - Confisca ex art. 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992 - Beni intestati a terzi - Onere probatorio dell'accusa - Sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito ed alla attività economica - Valutazione riferita al momento dei singoli acquisti - Necessità.
La presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies, legge 7 agosto 1992, n. 356, non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato ad un terzo che si assume fittizio interposto della persona condannata per uno dei reati indicati nella disposizione menzionata, incombendo, in tal caso, sull'accusa l'onere di dimostrare la sproporzione dei beni intestati al terzo rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata dallo stesso, da valutarsi con riferimento al momento dei singoli acquisti e al valore dei beni di volta in volta acquisiti, non già a quello dell'applicazione della misura. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione del tribunale del riesame che aveva omesso di motivare sulla fittizietà dell'intestazione dei beni al terzo ricorrente e aveva valutato il requisito della sproporzione con riferimento ai redditi dichiarati in epoca prossima al provvedimento, senza confrontarsi con le allegazioni difensive concernenti la capacità reddituale dell'interessato al momento degli acquisti).
• Corte di cassazione, sezione 5 penale, sentenza 28 novembre 2018 n. 53449

Misure di sicurezza - Patrimoniali - Ipotesi di confisca speciale di cui all'art. 12 sexies l. n. 356 del 1992 - Beni fittiziamente intestati a terzi - Presunzione relativa di illecito arricchimento - Operatività nei confronti del terzo - Esclusione.
In relazione alla speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies della L. 7 agosto 1992, n. 356, l'accertamento dell'intestazione fittizia dei beni da parte del terzo deve essere condotto sulla base di fatti concludenti concreti, senza ricorrere a presunzioni. Ne consegue che, a tal fine, può assumere valenza probatoria anche la sproporzione di valore tra il bene formalmente intestato e il reddito effettivamente percepito, purché il dato relativo alla sproporzione, valutato assieme a tutte le altre circostanze del fatto concreto, appaia sicuramente dimostrativo della natura simulata dell'intestazione.
• Corte di cassazione, sezione 6 penale, sentenza 1° dicembre 2010 n. 42717