Penale

Confisca allargata, l'intestatario formale può contestare la "ragionevolezza temporale" della misura

Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 19094 depositata oggi, in un caso di usura<br/>

di Francesco Machina Grifeo

L'intestatario "formale" del bene confiscato per un reato commesso da un terzo – in questo caso il coniuge – ha diritto di contestare non solo la ritenuta fittizietà della intestazione ma anche il rispetto del parametro della "ragionevolezza temporale" tra l'acquisizione patrimoniale oggetto della misura e la realizzazione degli illeciti oggetto della condanna penale.

Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 19094 depositata oggi, accogliendo, con rinvio, il ricorso della moglie di un uomo condannato definitivamente per usura nel 2018, per condotte commesse dal 2012 in poi, che aveva subito la confisca di un immobile comprato nel 1979. Il Tribunale di Torre Annunziata aveva invece respinto l'opposizione alla misura ablatoria.

In particolare, secondo la Prima sezione penale, il soggetto titolare del bene aggredito, sino a compiuta dimostrazione della fittizietà della intestazione, derivante da provvedimento definitivo emesso in un procedimento che lo abbia visto coinvolto, può non soltanto contestare la fittizietà della intestazione, me anche "dirigersi verso la dimostrazione dell'assenza di altri «presupposti legali» della confisca, tra cui in particolare la esigenza di «ragionevolezza temporale» tra acquisto e commissione del fatto di reato legittimante l'ablazione".

In altre parole, prosegue la decisione, "imporre al terzo la limitazione delle facoltà di introduzione di elementi di fatto o di diritto idonei - al di là dell'avvenuto accertamento del reato e del suo autore - a mantenere la titolarità del bene risulta lesivo del diritto di difesa e del principio di effettività della tutela giurisdizionale, posto che finisce con il presumere la fittizietà della titolarità, non ancora definitivamente accertata". "Li dove, pertanto, il terzo oltre a contestare - come nel caso in esame – la fittizietà della intestazione, proponga un tema in diritto relativo all'assenza di una condizione legale per la confisca (quale la ragionevolezza temporale), diverso dalla estraneità dell'imputato al fatto di reato, il motivo non può dirsi non consentito".

Ciò chiarito, la Cassazione afferma che il parametro della «ragionevolezza temporale», valorizzato dal Corte costituzionale nella "nota decisione n. 33 2018", va ritenuto "parametro integrativo di legalità della confisca estesa ex art. 240 bis cod. pen. e, dunque, punto della decisione su cui il terzo, nell'ambito di un atto difensivo che ricomprenda la contestazione della fittizietà, può interloquire efficacemente". È lo stesso "equilibrio di sistema", con riferimento alla ragionevolezza e proporzionalità, argomenta la Corte, "a postulare l'individuazione di un limite temporale da porsi all'indagine patrimoniale retroattiva".

Così, tornando al caso concreto, "lo iato temporale tra acquisto del bene e commissione del delitto di usura è superiore al decennio, sì da richiedere - necessariamente - la verifica del parametro della ragionevolezza temporale".

Mentre la variazione, "a cui pare alludere la decisione, del delitto 'di riferimento' della confisca estesa" – laddove si fa riferimento a precedenti e risalenti differenti attività illecite, come il contrabbando, commesse a ridosso dell'acquisto della casa (nel '79) – "non è da ritenersi consentita in sede esecutiva, posto che rappresenta un novum rispetto all'intera procedura di cognizione, svolta in contraddittorio con l'imputato".

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