Penale

Confisca allargata, va provata l'interposizione fittizia del terzo per il sequestro preventivo sui suoi beni

Il presupposto della misura non è l'accertata incapienza patrimoniale del titolare, ma la disponibilità da parte dell'imputato

di Paola Rossi

Il terzo può subire il sequestro preventivo solo se il giudice accerta la diversìgenza tra intestazione formale ed effettiva disponibilità del bene confiscabile.
La "confisca allargata" ai beni del terzo deve fondarsi sulla prova, fornita dall'accusa, dell'effettiva disponibilità da parte dell'imputato del bene attinto dalla misura cautelare.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 35054/2021, ha rinviato al Tribunale la questione sull'applicazione della cautela finalizzata alla confisca: la misura era stata, infatti, applicata de plano su beni della figlia dell'imputato per reati di mafia, in quanto lei era stata accertata come incapiente patrimonialmente rispetto alla sua proprietà di tre beni immobili.

Dice la Cassazione che il giudice della cautela non aveva mancato di valutare - seppur negativamente - le circostanze affermate dalla ricorrente secondo cui l'acquisto degli immobili derivava da regalie in denaro ricevute da propri parenti. Quindi consolidatosi il giudizio di merito sull'incapienza patrimoniale della figlia dell'imputato i beni venivano attinti dal sequestro preventivo con la presunzione che rappresentassero accumulazione patrimoniale illecita del padre.

Però - continua sempre la Cassazione - il tribunale non ha legittimamente operato in quanto ha mancato di vagliare l'unica circostanza rilevante richiesta dalla disposizione dell'articolo 240 bis del Codice penale: e cioè che la concreta disponibilità dei beni sequestrati fosse in capo all'imputato, anche se "per interposta persona".

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