Comunitario e Internazionale

Confisca europea, decisione rapida e rifiuti solo facoltativi

Circolare della giustizia sulle misure di aggressione ai beni sospetti

di Giovanni Negri

Arriva la bussola della Giustizia per l’applicazione di una delle misure più incisive e avanzata sul fronte della collaborazione penale internazionale. La Direzione degli Affari internazionali del ministero ha infatti messo a punto una circolare con le indicazioni per l’applicazione del Regolamento, in vigore da poche settimane, sul riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e confisca dei beni. Dove per congelamento, termine giuridicamente ignoto al nostro ordinamento, deve essere inteso un provvedimento provvisorio di blocco dei beni, preliminare alla invece definitiva confisca.

I reati

Ampio il perimetro applicativo del Regolamento, tanto da comprendere tutto «il ricco ed eterogeneo strumentario di asset recovery previsto dal nostro ordinamento giuridico», in paricolare:

1) la confisca tradizionale (misura di sicurezza) prevista dal codice penale all’articolo 240 e le numerose ipotesi di confisca obbligatoria del profitto di reato inserite nel nostro ordinamento giuridico;

2) la confisca applicabile alla persona giuridica ex art. 19 decreto legislativo 231/2001;

3) la confisca per equivalente (o di valore), nelle sue plurime declinazioni;

4) la confisca estesa o allargata, nelle sue plurime declinazioni, tra cui le ipotesi previste dall'articolo 240 bis Codice penale;

5) le misure di prevenzione patrimoniali;

6) i provvedimenti di sequestro finalizzati alla confisca.

Sono 32 le categorie di reato, che mutuate dalla disciplina del mandato d’arresto europeo, danno vita al riconoscimento reciproco senza la necessità della doppia incriminazione. Molto estesa, sottolinea la circolare, la platea dei soggetti che possono essere considerati tra i colpiti della misura, in linea con la giurisprudenza comunitaria sulla tutela dei terzi, e quindi legittimati sul piano processuale all’impugnazione.

Le procedure

Sul piano delle procedure, la circolare individua dettagliatamente le autorità (pubblico ministero o Corte d’appello), competenti in termini di emissione oppure di esecuzione delle di confische e congelamenti. centrale, per il riconoscimento, il certificato di congelamento o confisca standard che dovrebbe contenere tutte le informazioni necessarie per consentire all’autorità di esecuzione di decidere in merito al riconoscimento e all’esecuzione del provvedimento trasmesso. I motivi di rifiuto sono tutti facoltativi.

I tempi

Sui tempi, nel caso in cui l’autorità di emissione evidenzi nel certificato di congelamento un rischio di rimozione, distruzione o dispersione dei beni, oppure eventuali esigenze investigative o procedurali, l’autorità di esecuzione deve prendere una decisione sul riconoscimento entro 48 ore dal ricevimento del certificato di congelamento e, nel caso in cui questa decisione sia positiva, nelle successive 48 ore deve adottare tutte le misure di esecuzione. Entro 45 giorni andrà invece presa la decisione sulla richiesta di confisca.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©