Civile

Congedo straordinario incompatibile con le vacanze

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di Giuseppe Bulgarini d’Elci

Un’assenza di alcuni giorni dal domicilio della persona assistita, quand’anche ciò sia intervenuto in via episodica per una gita in bicicletta, è incompatibile con il congedo straordinario di cui i lavoratori possono fruire per massimo 24 mesi allo scopo di assistere un familiare in condizioni di disabilità grave senza perdere il diritto alla retribuzione e alla contribuzione figurativa.

La Cassazione è giunta a questa conclusione (sentenza 19580/2019) sull’assunto che il congedo straordinario, previsto dall’articolo 42 del Dlgs 151/2001, sia una misura che si giustifica solo in presenza di un’assistenza permanente e continuativa, la quale comporti una condivisione quotidiana dei bisogni del familiare disabile e un’ininterrotta relazione di affetto e cura. La Superema corte osserva che il congedo straordinario costituisce espressione della solidarietà sociale di cui lo Stato si fa carico per tutelare la persona in stato di bisogno, offrendo al congiunto il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo di 24 mesi complessivi senza perdere né l’impiego né le prestazioni retributive e contributive a esso collegate.

In tale contesto, il beneficio di cui gode il lavoratore per assistere il familiare in condizioni di handicap grave va valutato con il massimo rigore, tenendo in considerazione anche il disagio organizzativo che subisce il datore di lavoro. Per queste ragioni, la Cassazione richiede che la prestazione assistenziale resa dal lavoratore che beneficia del congedo straordinario sia permanente, continuativa e globale, risultando l’istituto incompatibile con la fruizione da parte del dipendente, nell’arco dei 24 mesi di congedo, di alcune giornate per svago personale.

Sulla scorta di queste valutazioni i giudici ha riformato la sentenza della Corte d’appello di Milano, la quale aveva ritenuto assente il carattere della giusta causa nel licenziamento irrogato al dirigente di un’impresa per avere partecipato, durante il periodo di congedo straordinario, a una gita in bicicletta della durata di 12 giorni.I giudici d’appello avevano osservato come fosse «impensabile» che per i 24 mesi di congedo straordinario il dirigente non potesse mai prendere un, sia pur breve, periodo di vacanza e avevano concluso che avesse diritto, quantomeno, all'indennità sostitutiva del mancato preavviso.

Corte di cassazione - Sentenza 19580/2019

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