CONIUGI ITALIANI SEPARATI CON LE LEGGI DELLO STATO
L’articolo 31 della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, la 218 del 31 maggio 1995, stabilisce che la separazione personale è regolata dalla legge nazionale comune fra i coniugi al momento della domanda. Se, pertanto, i coniugi sono entrambi italiani, indipendentemente da dove vivono si applicherà la legge italiana (tra le altre, Cassazione civile, sezione, n. 18613 del 7 luglio 2008: «La separazione personale dei coniugi è regolata dalla legge italiana, se questa è quella nazionale comune dei coniugi al momento dell'introduzione del giudizio, essendo residuale l'ulteriore criterio relativo all'applicazione della legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata» (nella specie, la Suprema corte ha confermato la sentenza di merito che ha ritenuto applicabile la legge italiana a un giudizio di separazione tra un marito di nazionalità italiana e una moglie argentina, ma che aveva acquisito la nazionalità italiana, ritenendo pertanto irrilevante - ai fini della determinazione in parola - la circostanza che la vita matrimoniale si era svolta in prevalenza a Buenos Aires).
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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