Società

Consecuzione tra procedure concorsuali e gestione preconcordataria

Rimessa alle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione la questione della prededucibilità del credito del professionista che abbia prestato la sua opera in epoca antecedente al deposito della domanda di concordato

di Rossana Mininno

La consecuzione tra procedure concorsuali è un «fenomeno generalissimo consistente nel collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa» (Cass. civ., Sez. I, 11 giugno 2019, n. 15724), procedure «seguenti una all'altra senza soluzione di continuità, a causa dell'incapacità delle prime di conseguire i rispettivi scopi istituzionali» (Cass. civ., Sez. I, 18 luglio 1990, n. 7339).

Lo specifico presupposto oggettivo - la cui ricorrenza è ritenuta, dalla giurisprudenza di legittimità, imprescindibile al fine della configurabilità della consecuzione tra le procedure - è rappresentato dalla «mancanza di discontinuità dell'insolvenza» (Cass. civ., Sez. I, 29 maggio 2019, n. 14713).

L'eventuale intervallo temporale intercorso tra la procedura minore e la successiva declaratoria del fallimento non comporta l'automatica esclusione della consecuzione tra le procedure, «purché si tratti di un intervallo di estensione non irragionevole, tale cioè da non costituire esso stesso elemento dimostrativo dell'intervenuta variazione dei presupposti delle due procedure» (Cass. civ., Sez. I, 16 aprile 2018, n. 9290).

In altri termini, non può ravvisarsi la consecuzione se l'intervallo temporale sia stato di dimensione tale da far ritenere che la situazione di crisi che ha originato la seconda procedura non sia sovrapponibile alla precedente.

Il fenomeno della consecuzione rileva, segnatamente, con riferimento sia alla prededucibilità dei crediti scaturenti da atti (legalmente) compiuti dall'imprenditore nel corso della precedente procedura concorsuale sia alla delimitazione del periodo sospetto e al computo di tale periodo al fine della esatta identificazione degli atti revocabili.

Per quanto attiene al primo dei due profili menzionati la consecuzione «funge da elemento di congiunzione fra procedure distinte e consente di traslare dall'una all'altra procedura la precedenza procedimentale in cui consiste la prededuzione, facendo sì che la stessa valga non solo nell'ambito procedurale in cui è maturata ma anche nell'altro che al primo sia conseguito» (Cass. civ., Sez. I, 11 giugno 2019, n. 15724).

Circa la prededucibilità, nell'ambito della successiva procedura fallimentare, del credito anteriormente sorto la giurisprudenza, in origine, negava ai crediti sorti in virtù della gestione concordataria il carattere prededuttivo, non essendo ritenuta la prosecuzione dell'attività economica d'impresa da parte del debitore rientrante tra le finalità del concordato, teleologicamente dotato di una mera funzione liquidatoria (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, 27 ottobre 1995, n. 11216; Sez. I, 14 luglio 1997, n. 6352; Sez. I, 14 febbraio 2011, n. 3581).

Il principio di consecuzione tra le procedure concorsuali è stato successivamente «recepito», a livello normativo, dal secondo comma dell'articolo 69-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (comma introdotto dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), il quale disciplina il particolare caso di consecuzione tra uno o più procedure minori e un fallimento finale (Cass. civ., Sez. I, 14 dicembre 2016, n. 25728).

La portata innovativa riconosciuta, a livello giurisprudenziale, alla citata norma attiene alla modifica, dal punto di vista temporale, del dies a quo della retrodatazione del periodo sospetto, il quale non coincide più con quello dell'ammissione alla procedura, ma con quello della pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 marzo 2016, n. 6045).

Nel panorama giurisprudenziale come sopra sinteticamente delineato si è inserito, nell'anno 2013, l'intervento di ‘interpretazione autentica' volto a chiarire che i crediti sorti ‘in occasione' o ‘in funzione' della procedura di concordato preventivo avviata con domanda c.d. in bianco o prenotativa (cfr. art. 161, co. 6, L.F.) sono prededucibili a condizione che la proposta, il piano e la documentazione prevista ex lege siano presentate entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda (cfr. art. 11, co. 3-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 ).

Una questione particolarmente dibattuta attiene al rango del credito maturato dal professionista che abbia prestato la sua opera in epoca antecedente al deposito della domanda di concordato preventivo.

L'intervento del professionista si colloca nella fase iniziale, propedeutica all'ammissione alla procedura concordataria: il piano e i documenti da presentare unitamente alla domanda di concordato «devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore […] che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo» (art. 161, co. 3, L.F.).

Nell'ipotesi in cui il piano preveda la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il suo conferimento in una o più società di nuova costituzione il professionista deve, altresì, attestare che «la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori» (art. 186-bis, co. 2, lett. b, L.F.).

Con la recente ordinanza interlocutoria n. 10885/2021, pubblicata in data 23 aprile 2021, i Giudici della Prima Sezione civile della Corte di cassazione hanno disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite al fine del chiarimento nomofilattico di una serie di questioni tra le quali quella del rango riconoscibile al credito maturato dal professionista che abbia prestato la sua opera in epoca antecedente al deposito della domanda di concordato preventivo:
«i) se la disciplina della revocatoria dei pagamenti di crediti insorti a fronte della «prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali» condivide la medesima ratio che è posta a fondamento della prededuzione del credito dei professionisti che abbiano prestato la propria opera in vista dell'accesso alla procedura concordataria;
ii) se debba essere ribadito che la prededuzione di detto credito non trova fondamento nel presupposto dell'occasionalità, ma in quelli della funzionalità e/o della espressa previsione legale;
iii) se debba essere ribadito che il criterio della funzionalità va scrutinato ex ante, non considerando in alcuna misura l'utilità della prestazione del professionista;
iv) se la previsione legale si riferisca al solo professionista attestatore o anche agli altri professionisti cui si è fatto cenno;
v) se il preconcordato sia una fase di un'organica procedura o se la procedura di concordato preventivo, anche in caso di concordato in bianco, abbia inizio con il provvedimento di ammissione del tribunale;
vi) se la prededuzione spetti anche in caso di procedura concordataria in bianco che non varca la soglia dell'ammissibilità ovvero in caso di revoca della proposta da parte del proponente;
vii) se la prededuzione spetti al professionista che ha lavorato prima ancora del deposito della domanda di concordato;
viii) se l'esigenza di contrastare il danno inferto ai creditori per effetto del depauperamento dell'attivo derivante da una gestione preconcordataria produttiva di debiti prededucibili possa essere soddisfatta attraverso la verifica dell'esatto adempimento, e del carattere non abusivo e/o fraudatorio, della prestazione richiesta al professionista in vista dell'accesso alla procedura concordataria».

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