Comunitario e Internazionale

Considerazione globale dei riposi giornalieri in caso di più contratti con lo stesso datore

No alla considerazione separata di ogni rapporto in relazione a orario di lavoro e ore dedicate al ristoro del lavoratore

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di Paola Rossi

Nel caso di un lavoratore che sia legato al medesimo datore di lavoro da una serie di contratti, il periodo minimo di riposo giornaliero va applicato tenendo in considerazione i diversi rapporti instaurati in modo globale e non separatamente. Così la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza sulla causa C-585/19 a seguito del rinvio pregiudiziale rumeno.
Chiarisce la Cgue che il diritto di ciascun lavoratore a una limitazione della durata massima del lavoro e a usufruire di periodi di riposo, segnatamente giornalieri, rientra nel " diritto sociale" dell'Unione e che la direttiva sull'orario di lavoro definisce la nozione di «orario di lavoro» come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni. La direttiva prescrive che gli Stati membri debbano predisporre le misure necessarie affinché "ogni lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di ventiquattro ore, di un periodo minimo di riposo di undici ore consecutive."
La nozione di "periodo di riposo"riguarda qualsiasi periodo che non rientri nell'orario di lavoro ed è in antitesi a quella di "orario di lavoro", cioè una esclude l'altra senza vie di mezzo.
Conclude la Cgue affermando che il requisito della direttiva sull'orario di lavoro, in base al quale ogni lavoratore beneficia quotidianamente di almeno undici ore di riposo consecutive, non può essere soddisfatto se tali periodi di riposo sono esaminati separatamente per ogni contratto che vincola tale lavoratore al suo datore di lavoro. Infatti, in un caso del genere, le ore che si considerano costituire periodi di riposo nell'ambito di un contratto sarebbero, come avviene nella causa sottoposta alla Corte, atte a costituire orario di lavoro nell'ambito di un altro contratto. Determinando ciò che non è ammissibile ossia che uno stesso periodo non può essere qualificato, allo stesso tempo, come orario di lavoro e come periodo di riposo. Nel caso a quo si era verificata l'illegittimità dei costi sostenuti da un ente per la retribuzione di lavoratori che risultavano aver superato il limite massimo dell'orario di lavoro con la copertura di 13 ore giornaliere, ma nell'ambito di plurime contrattualizzazioni. Risultava, infatti, che in forza di una pluralità di contratti di lavoro avrebbero cumulato, in determinati giorni, le otto ore dell'orario di base con quelle lavorate nell'ambito del progetto e nell'ambito di altri progetti o attività. Il numero totale di ore di lavoro al giorno avrebbe superato per tali lavoratori il limite di tredici ore al giorno, stabilito dal progetto per la cui realizzazione si erano realizzati i plurimi rapporti di lavoro. La valutazione globale di tutti i rapporti esclude duplicazioni e soprattutto che risultino come periodi di riposo rispetto a un contratto periodi che, invece, sono di lavoro rispetto a un altro.

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