Giustizia

Consigli giudiziari, diritto di tribuna blindato per i legali ma niente voto sui magistrati

La Commissione Luciani ha previsto "pieno diritto di parola" nella valutazioni di professionalità dei magistrati ma viene escluso il voto

di Francesco Machina Grifeo

Non c'è il cambio di passo netto auspicato dall'Avvocatura per il ruolo degli avvocati nelle valutazioni di professionalità dei magistrati. Si era infatti ventilata anche la possibilità di un voto all'interno dei Consigli giudiziari ma secondo l'elaborato e le proposte di emendamento rese note ieri della Commissione Luciani sulla riforma dell'Ordinamento giudiziario e del Csm, ci si dovrà accontentare di un "pieno diritto di parola".

Una questione secondo alcuni cruciale per il corretto funzionamento delle Giustizia al punto da essere oggetto di uno dei quesiti referendari depositati la settimana scorsa dalla Lega e dal Partito Radicale. Una della domande rivolte agli elettori infatti riguarda proprio l'abrogazione dell'articolo 16 del Dlgs 25/2006 che limita la partecipazione di avvocati e professori universitari all'interno dei Consigli giudiziari "esclusivamente alle discussioni e deliberazioni" in materia di tabelle, vigilanza ed elaborazione di pareri e proposte in materia organizzativa per i giudici di pace. Escludendoli dunque dalle formulazione di pareri per le valutazioni di professionalità dei magistrati.

Nella Relazione Luciani dunque si parla esplicitamente di un "rafforzamento delle garanzie partecipative per l'avvocatura" all'interno dei Consigli e si interviene sull'articolo 3 (Modifiche del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario e delle valutazioni di professionalità) del Ddl Bonafede (Disegno di legge A.C. 2681) introducendo, con un emendamento, "la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare, con pieno diritto di parola, alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative all'esercizio delle competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 1, lettera b), e 15, comma 1, lettera b), del Dlgs 27 gennaio 2006, n. 25", riguardanti appunto le valutazioni di professionalità.

Nella Relazione si parla poi anche della "conseguente uniformazione di prassi, allo stato, discordanti". Il riferimento è all'uso invalso in circa una dozzina dei 26 Consigli giudiziari italiani, di obbligare i laici a lasciare la riunione quando si parla di valutazioni di professionalità dei giudici.

E fece molto discutere qualche mese fa una modifica del Regolamento del Consiglio giudiziario barese che tolse agli avvocati il diritto di assistere alle discussioni sulle valutazioni di professionalità dei togati. Una decisione che trovò anche la copertura dell'Anm. Secondo il Segretario generale Salvatore Casciaro infatti a prevalere devono essere le esigenze di riservatezza ed anche di opportunità considerato che i legali intervenienti comunque continuano ad esercitare la professione legale nel distretto del magistrato sottoposto a valutazione. Mentre la partecipazione al Csm prevede la sospensione della professione.

Inoltre, gli emendamenti presentati prevedono che il Consiglio superiore della magistratura, nella valutazione ai fini della conferma delle funzioni direttive e semidirettive tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, del parere del presidente del tribunale o del procuratore della Repubblica e delle osservazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati e che acquisisca, a campione, i rapporti redatti ai fini delle valutazioni di professionalità dei magistrati dell'ufficio, verificandone l'effettività e l'attendibilità.

Mentre il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati deve essere sentito ai fini della elaborazione da parte del Presidente della Corte d'Appello delle proposte tabellari concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici.

Gli avvocati poi entrano poi anche nella formazione dei magistrati. Per la Scuola superiore della magistratura si prevede infatti "l'individuazione di esperti formatori, scelti tra magistrati, docenti universitari e avvocati con adeguata qualificazione professionale ed esperienza organizzativa e formativa, nonché tra altri esperti qualificati, per i compiti previsti dal regolamento interno".

Il Cms poi assegna all'ufficio studi e documentazione un numero tra otto e dodici componenti esterni individuati mediante procedura selettiva. Un terzo dei posti arrotondati in eccesso sono riservati a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo. Due terzi dei posti arrotondati in difetto sono riservati a magistrati ordinari che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità. Agli avvocati si applica l'articolo 20 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e cioè la sospensione dall'esercizio della professione.

Infine, i componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti tra professori ordinari di università in materie giuridiche e tra avvocati dopo quindici anni di esercizio effettivo, purché non siano membri del Governo e non lo siano stati nei due anni precedenti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©