Consorzio tra imprenditori: valida manifestazione di volontà e procedura statutaria di adesione
Nota a Tribunale di Lodi, sentenza del 12 luglio 2021
A determinate condizioni, l'adesione al consorzio tra imprenditori può perfezionarsi anche quando non sia stato seguito l'iter procedurale previsto dallo statuto.
E' quanto sancito dal Tribunale di Lodi con pronuncia del 12 luglio 2021 , secondo cui una valida manifestazione di volontà può sostituire la procedura di adesione prevista dallo statuto.
La pronuncia richiama quanto già espresso dalla Corte di Cassazione con la recente pronuncia n. 1468 del 25 gennaio 2021, di cui si dirà di seguito.
Il fatto
Nel caso trattato, un soggetto proprietario di un autonomo locale situato all'interno di un centro commerciale ha stipulato un contratto di locazione per l'apertura di una nuova attività commerciale.
Con la sottoscrizione dell'accordo, parte conduttrice ha anche aderito automaticamente al consorzio del centro commerciale, soggetto terzo costituito per promuovere le attività commerciali e gestire le parti comuni.
Parte conduttrice infine ha attestato di aver preso attenta visione delle disposizioni contenute nel regolamento interno del complesso commerciale e si è impegnata a rispettare ogni atto del Consorzio, pena la risoluzione del contratto di locazione stesso.
Pertanto, non è stato stipulato alcun accordo direttamente tra parte conduttrice e consorzio, ma solo un contratto di locazione tra parte proprietaria di un locale commerciale e parte conduttrice, con cui quest'ultima manifestava la volontà di aderire al consorzio, soggetto terzo rispetto alle parti firmatarie.
Nel corso del rapporto, la conduttrice si è resa morosa dopo aver corrisposto le prime spese di gestione comune, costringendo il consorzio ad agire con ricorso per decreto ingiuntivo, munito di provvisoria esecutività in forza di verbali di assemblea e piani di riparto delle spese, in applicazione analogica dell'art. 63 Disp. Att. Cod. Civ. in materia di condominio.
Successivamente, parte conduttrice ha presentato opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo di non aver mai aderito "formalmente" al consorzio, in quanto non era stata posta in essere la "formale" procedura di adesione prevista dallo statuto, ossia la presentazione di una regolare domanda di adesione da sottoporre all'approvazione del consorzio stesso.
Con l'opposizione si sosteneva quindi che la volontà manifestata con il contratto di locazione non sarebbe stata sufficiente a perfezionare l'adesione al consorzio, visto che non era stata seguita la "formale" procedura statutaria.
Le norme e la decisione sul caso di specie
L'art. 2602 c.c. definisce il contratto di consorzio come l'accordo in cui "… più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese".L'art. 2603 c.c. ne impone la forma scritta sotto pena di nullità.Secondo la giurisprudenza, il consorzio appartiene alla categoria delle associazioni, in quanto non esistono schemi obbligati per la costituzione di tale ente.Tuttavia, è fondamentale che la partecipazione o l'adesione al consorzio risulti da una valida manifestazione di volontà, "giacchè altrimenti sarebbe violato il diritto di non associazione garantito dall'art. 18 della Costituzione". (Si veda Cass. N. 6666/2005)
Al consorzio costituito tra proprietari di immobili per la gestione delle parti e dei servizi comuni vengono analogicamente applicate le disposizioni in materia di condominio.
Registriamo tuttavia, per esperienza diretta, pronunce contrastanti della giurisprudenza di merito sull'applicabilità dell'art. 63 Disp. Att. Cod. Civ., che per il condominio prevede la possibilità di ottenere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea.
Sul punto infatti non sempre viene concessa la provvisoria esecutività del decreto nonostante la presentazione di verbali assembleari e piani di riparto approvati.
In particolare, per quanto attiene alla questione oggetto del presente contributo, occorre verificare se, per il perfezionamento dell'adesione sia indispensabile seguire la procedura prevista dallo statuto, oppure se sia sufficiente una valida manifestazione di volontà, chiara ed inequivocabile.
Nel corso del processo infatti, il consorzio ha rilevato come la debitrice abbia espresso chiaramente la propria volontà di aderire al consorzio in forma scritta, seppure con un contratto di locazione e senza rispettare la procedura statutaria.
Sul punto, il Tribunale di Lodi ha accolto la tesi del Consorzio fondata su quanto stabilito da un recente sentenza della Corte di Cassazione in un caso analogo, secondo il quale: "deve ritenersi pienamente lecito il meccanismo di adesione al consorzio predisposto dall'autonomia privata e che si attua attraverso la semplice stipulazione del contratto di compravendita di una unità immobiliare ricadente nel comprensorio, essendo tale adesione - alla quale si ricollega l'assunzione dei corrispondenti obblighi dell'aderente - contemplata sia da una clausola statutaria, che implica il preventivo assenso degli altri proprietari di immobili partecipanti al consorzio, sia dallo stesso atto di trasferimento immobiliare, espressione della volontà di partecipare al consorzio del nuovo acquirente. (Corte di Cassazione, Sez. I, n. 1468 del 25 gennaio 2021)
In altri termini, nel caso trattato dalla Suprema Corte, l'imprenditore aveva assunto l'impegno di aderire al consorzio attraverso la stipula di un atto di trasferimento immobiliare dei locali compresi nel complesso commerciale.
Il Tribunale di Lodi, rifacendosi a tale pronuncia, ha affermato che "per identità di ratio non vi è motivo di escludere che tale principio possa trovare applicazione anche nel caso in cui il conduttore, nel sottoscrivere il contratto di locazione, manifesti in maniera espressa ed inequivoca la volontà di aderire al consorzio costituito per la gestione degli spazi comuni ad uso del bene locato".
Per completezza di informazione, si consideri che il Consorzio aveva poi evidenziato il comportamento dell'imprenditore (parte conduttrice), in quanto ai sensi dell'art. 1362 c.c., nell'interpretare il contratto, si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti valutando anche "il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto".
Infatti, parte conduttrice aveva partecipato ad alcune assemblee, aveva corrisposto alcune spese comuni deliberate e approvate in assemblea, oltre ad aver chiesto piani di rientro mai rispettati per i debiti consortili inevasi.
E' evidente quindi come la volontà di aderire al consorzio, manifestata per iscritto nel contratto di locazione e confermata nei fatti, non potesse essere posta in discussione nel caso di specie.
Il Giudice del Tribunale di Lodi ha quindi correttamente fatto prevalere l'autonomia contrattuale delle parti (validamente rappresentata per iscritto) rispetto al formalismo del rispetto della procedura di adesione.
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*A cura di Pier Antonio Rossetti, Avvocato in Milano
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