Consulente tecnico preventivo, reclamabile il diniego di nomina
La Corte costituzionale, sentenza n. 202 depositata oggi, ha dichiarato illegittimi gli artt. 669-quaterdecies e 695 del Cpc, nella parte in cui non consentono il reclamo contro il rigetto del ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite
Sì all’utilizzo dello strumento del reclamo contro il rigetto del ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo per la composizione della lite, come previsto, per esempio, in via preliminare in ambito sanitario o in quello dei sinistri stradali (così nel caso specifico). La Corte costituzionale, ricordando in più punti l’impulso dato dalla riforma Cartabia ai sistemi di Adr e comunque alle esigenze di “sfoltimento” del processo (con la sentenza n. 202 depositata oggi) ha così dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 669-quaterdecies e 695 del Cpc, nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo, previsto dall’articolo 669-terdecies cod. proc. civ., avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del medesimo codice.
Il Tribunale rimettente ha riferito di aver ricevuto un reclamo contro l’ordinanza del giudice monocratico che aveva disatteso un ricorso ex articolo 696-bis cod. proc. civ., proposto per la nomina di un consulente tecnico per l’accertamento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale (in quanto la transazione con la compagnia assicurativa non avrebbe tenuto conto dei danni neurologici manifestatisi in un momento successivo all’accordo). Ed ha così proposto l’incidente costituzionalità per decidere sull’eccezione di inammissibilità del reclamo sollevata dalla compagnia assicurativa resistente.
Per il giudice delle leggi la perdita del diritto della parte ricorrente alla chance di svolgere, mediante la nomina di un consulente ai sensi dell’articolo 696-bis cod. proc. civ., un approfondimento tecnico nell’ambito di un procedimento mirato ad evitare l’instaurazione di un lungo e dispendioso giudizio contenzioso, deve essere presidiato da uno strumento di gravame, quale è il reclamo del provvedimento di rigetto.
Ragion per cui il diritto a contestare le statuizioni di provvedimenti di rigetto inidonei alla formazione del giudicato, e che tuttavia determinano a carico della parte richiedente un pregiudizio a diritti – sostanziali o processuali –, costituisce una componente essenziale ed insopprimibile del diritto di difesa, in quanto si tratta di misure che non sono sottoposte ad alcuna ulteriore forma di controllo, neppure in sede di legittimità. In simili casi, la compressione della tutela giurisdizionale, in assenza di un reclamo dinanzi ad altro giudice contro un provvedimento di diniego, diventa non tollerabile al punto da trasmodare in violazione dell’articolo 24 Cost..
Né ha rilievo la circostanza che il ricorso potrebbe essere riproposto a fronte dell’ordinanza di rigetto, in quanto non vi è equivalenza, quanto a qualità della tutela giurisdizionale, tra riproponibilità dell’istanza al medesimo giudice che già l’abbia respinta e reclamabilità davanti ad un altro giudice.
Va poi considerato, prosegue la decisione, che il legislatore ha scelto di collocare l’istituto della consulenza tecnica preventiva nella Sezione IV, del Capo III, del Titolo I, del Libro IV del codice di procedura civile dedicata ai provvedimenti di istruzione preventiva, precisando che la relativa disciplina processuale è modellata su quella dell’accertamento tecnico preventivo per la quale, a propria volta, l’articolo 696, terzo comma, rinvia all’articolo 695 cod. proc. Civ.. E quest’ultima norma, in combinato disposto con l’articolo 669-quaterdecies cod. proc. civ., è stata da tempo dichiarata costituzionalmente illegittima proprio nella parte in cui non contempla il rimedio del reclamo cautelare contro gli altri provvedimenti di diniego emessi a fronte di un ricorso in tema di istruzione preventiva, ovvero l’assunzione di testimoni e l’accertamento tecnico preventivo.
In definitiva, la mancata previsione del medesimo strumento di controllo anche nei confronti della misura con la quale il giudice disattenda il ricorso della parte volto alla nomina di un consulente tecnico ex articolo 696-bis cod. proc. civ. si traduce, sul piano dell’articolo 3 Cost., in una diseguaglianza nei mezzi di tutela contemplati per provvedimenti che, per scelta ex ante del legislatore, sono tutti ricondotti nel più ampio genere dell’istruzione preventiva.
Del resto, conclude la Consulta, in una prospettiva di “equivalenza” delle garanzie – ossia di identità del rimedio impugnatorio a fronte di provvedimenti di analogo contenuto sul piano effettuale – il duttile rimedio del reclamo contemplato dall’articolo 669-terdecies cod. proc. civ. si presta ad essere esteso, negli stessi termini, anche a provvedimenti privi di natura d’urgenza, ma altrettanto meritevoli di tutela sotto il profilo tanto sostanziale che processuale.