Consulta: cade il divieto incarichi consecutivi per gli amministratori di partecipate
Per la Corte costituzionale, con la sentenza n. 98 pubblicata oggi, la previsione è minata da eccesso di delega, il divieto rimane solo per i politici
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 98 pubblicata oggi , fa cadere il divieto di conferire incarichi di amministratore di enti privati sottoposti a controllo pubblico da parte degli enti locali (province o comuni), per coloro che nell’anno precedente abbiano già svolto analoghi incarichi presso altri enti della stessa natura. Il divieto permane invece per i politici.
La questione era stata sollevata dal Tar Lazio con quattro ordinanze di identico tenore nel gennaio 2023 (nn. 58, 59, 60, 61). Il caso riguardava un manager pubblico che avendo ricoperto, nell’anno precedente, il ruolo di amministratore delegato presso una società controllata da un comune, non aveva potuto ottenere lo stesso incarico presso altra società partecipata.
La Corte ha dunque dichiarato l’illegittimità costituzionale del Dlgs n. 39 del 2013 per eccesso di delega (legge n. 190 del 2012). Nella motivazione, la Corte precisa infatti che la delega ha circoscritto la non conferibilità degli incarichi amministrativi di vertice solo alle ipotesi di provenienza politica del nominato, cioè solo ai casi in cui costui abbia svolto, nell’anno precedente, incarichi di natura politica. Tali non sono gli incarichi di amministratore di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, che la legge di delega non ha incluso tra le posizioni di provenienza ostative.
“L’ulteriore estensione della garanzia preventiva – si legge nella decisione - anche ad ipotesi prive di qualsiasi percepibile collegamento con lo svolgimento di cariche o incarichi ’politici’ appare, dunque, estranea all’obiettivo perseguito dal legislatore delegante e finisce, anzi, per pregiudicarlo”.
Le disposizioni del Dlgs n. 39 del 2013, prosegue la decisione, avrebbero dovuto prediligere una interpretazione restrittiva delle cause di inconferibilità che si mantenesse entro i binari indicati dalla legge di delega. Esse invece hanno incluso, tra le ragioni di inconferibilità di nuovi incarichi, l’esercizio di pregresse esperienze di natura non politica, anche mediante l’introduzione della definizione di «componenti di organi di indirizzo politico» (di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f, del Dlgs n. 39 del 2013), la quale, in modo improprio, si riferisce anche alle persone che abbiano preso parte a organi privi di rilevanza politica, quali, per quanto in questa sede interessa, quelli di indirizzo «di enti di diritto privato in controllo pubblico».
In tal modo, però “si è operata una commistione tra incarichi politici e incarichi di mera gestione amministrativo-aziendale, che devono invece essere tenuti distinti”. Le previsioni della delega, spiega la Corte, costituiscono infatti il frutto di un bilanciamento tra l’accesso al lavoro dei professionisti, che è stato parzialmente sacrificato mediante la previsione della non conferibilità degli incarichi per provenienza politica, e l’imparzialità dell’azione amministrativa, che va assicurata anche nelle forme della mera “apparenza” di imparzialità. Invece, conclude, l’estensione di questa garanzia preventiva anche ad ipotesi prive di qualsiasi percepibile collegamento con lo svolgimento di incarichi “politici” è estranea all’obiettivo perseguito dal legislatore delegante e, pertanto, non poteva essere introdotta dalla legge delegata.





