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Consulta: Covid, non fondate le censure sulla proroga del blocco degli sfratti

In attesa del deposito della sentenza, la decisione è stata resa nota dall'Ufficio stampa della Corte costituzionale

Non sono fondate le censure sulla proroga del blocco degli sfratti a causa del perdurare dell'emergenza Covid, anche considerato che il perimetro della moratoria è stato via via ridotto. La Corte costituzionale ha esaminato oggi le questioni sollevate dai Tribunali di Trieste e di Savona sulla legittimità costituzionale delle norme (articolo 13, comma 13, del dl n. 183/2020 e articolo 40-quater del Dl n. 41/2021, entrambi convertiti in legge) che hanno prorogato, per alcuni provvedimenti di rilascio di immobili, la sospensione disposta a causa dell'emergenza epidemiologica. In attesa del deposito della sentenza, l'Ufficio stampa fa sapere che la Corte ha ritenuto non fondate le censure. La Corte ha osservato, in particolare, che il legislatore ha progressivamente ridotto, con l'attenuarsi della pandemia, l'ambito di applicazione della sospensione, destinata comunque a cessare il 31 dicembre 2021.

Il Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Trieste aveva sollevato la questione in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 47, 77 e 117, primo comma, della Costituzione. Nel mirino era finito l'art. 13, comma 13, del Dl 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21, che – sempre per ragioni connesse all'emergenza sanitaria - ha prorogato, sino al 30 giugno 2021, la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, limitatamente ai provvedimenti adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati e abitati dal debitore e dai suoi familiari.

Il rimettente lamentava, in particolare, sia l'applicazione della sospensione dei provvedimenti di rilascio anche per situazioni ritenute estranee all'emergenza sanitaria – quali le morosità, nel pagamento dei canoni di locazione, anteriori al manifestarsi della pandemia – sia l'effetto ipso iure della sospensione che non consente al giudice di poter valutare le diverse esigenze del proprietario e dell'occupante.

Analoghe censure erano state sollevate dal Giudice delle esecuzioni immobiliari presso il Tribunale di Savona che aveva esteso i motivi all'art. 40-quater del Dl 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 2021, n. 69 che ha, ulteriormente, prorogato il termine di sospensione dei provvedimenti di rilascio, limitatamente ai provvedimenti adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, così differenziando i termini: a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020; b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2021.

Per il giudice a quo le norme censurate, introducono una misura sproporzionata e irragionevole sia sotto il profilo della disparità di trattamento, sia sotto il profilo della ragionevolezza. Il legislatore, sempre secondo l'opinione del rimettente, riferendo la disciplina a tutti i provvedimenti di sfratto per morosità, anche anteriore all'emergenza sanitaria, avrebbe trattato nello stesso modo situazioni tra loro diverse e, non avendo lasciato al giudice dell'esecuzione alcun margine di apprezzamento, sotto il profilo della valutazione comparativa delle parti, avrebbe accordato una irragionevole e sproporzionata automatica preferenza alla posizione del conduttore.

Si aspettano ora le motivazioni della decisione della Consulta.


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