Consulta: illegittima l’indennità per i consiglieri metropolitani della Sardegna
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 198, pubblicata oggi, ha invece giudicato legittima la previsione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione per l’area sanitaria «non medica»
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 198, pubblicata oggi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, commi 1 e 2, della legge della Regione Sardegna numero 17 del 2023, che aveva introdotto un’indennità in favore dei consiglieri delle città metropolitane.
Il Governo aveva denunciato l’aumento della spesa a carico del bilancio regionale e il contrasto con le previsioni della legge nazionale che impongono la gratuità dell’incarico in esame (articolo 1, comma 24, della legge numero 56 del 2014). La Corte ha accolto le censure del Governo, ribadendo – in linea con la propria pregressa giurisprudenza – che la gratuità delle funzioni rimesse agli amministratori della città metropolitana costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, che la legge dello Stato ha stabilito per preservare l’equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni pubbliche e che, per ragioni volte a garantire l’unità economica della Repubblica, vincola anche le Regioni a statuto speciale, come la Sardegna.
La stessa sentenza ha invece rigettato la questione, promossa dal Governo, sull’articolo 5, comma 47, lettera a), della medesima legge della Regione Sardegna, recante la previsione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione per l’area sanitaria «non medica».
Con riguardo a questa disposizione, la Corte ha invece escluso che la previsione nazionale (di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge numero 42 del 2016, convertito in legge numero 89 del 2016) recante il “blocco” delle borse di studio possa essere qualificata come un principio di coordinamento finanziario, come tale vincolante per le Regioni. Nel respingere (tra le altre) la censura del Governo che si riferiva a tale profilo, la Corte ha affermato che il mancato finanziamento, a livello statale, delle scuole di specializzazione si risolve in una regola dettata da una particolare contingenza, non espressiva di alcuna “scelta di fondo” sistematicamente e coerentemente perseguita, la quale non può precludere alle Regioni di intervenire a regime e con proprie risorse, nell’ambito delle competenze ad esse costituzionalmente attribuite.