Lavoro

Consulta: ispettori del lavoro, premio 2022 cumulabile con l’indennità di amministrazione

La Corte costituzionale, sentenza n. 4 depositata oggi, chiarisce che l’indennità una tantum non compensa l’attività ordinaria ma riconosce “l’impegno straordinario per il contrasto al sommerso”

L’indennità premiale riconosciuta agli ispettori del lavoro nel 2022 non può essere scomputata dalle somme corrisposte a titolo di perequazione dell’indennità di amministrazione per la stessa annualità. La ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza numero 4 depositata oggi, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, numero 145, come convertito, nella parte in cui imponeva, per il solo personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, lo scomputo di un’indennità premiale dalle somme da riconoscere per l’anno 2022 a titolo di perequazione dell’indennità di amministrazione.

Con riguardo alla disposizione censurata, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, aveva ravvisato un deficit di ragionevolezza, per aver operato una compensazione tra «emolumenti aventi natura e funzione affatto diverse», nonché una «violazione della riserva di contrattazione in materia di retribuzioni».

La Corte ha accolto la prima censura, ritenendo non praticabile tale compensazione, e ha dichiarato assorbita la seconda.

Ha osservato, infatti, che l’indennità di amministrazione che spetta agli ispettori del lavoro – in virtù della contrattazione collettiva del comparto Funzioni centrali anche ad essi pacificamente applicabile – viene corrisposta a titolo di compenso incentivante collegato alla mera presenza in servizio, senza alcun riferimento, quindi, al raggiungimento di specifici obiettivi o alle particolari condizioni di svolgimento del rapporto di lavoro.

Invece, come espressamente statuito dall’articolo 32-bis del decreto-legge numero 50 del 2022, come convertito, l’indennità una tantum non ha inteso compensare l’ordinaria attività del personale dell’Ispettorato, bensì «dare riconoscimento all’impegno straordinario richiesto per il contrasto del lavoro sommerso, per la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per l’attuazione delle misure previste nel PNRR».

Tale aggravio di lavoro, per la Corte, trova riscontro nelle disposizioni di cui al decreto-legge numero 146 del 2021, come convertito, il quale, da un lato, ha incrementato le competenze dell’Ispettorato in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, dall’altro, proprio in conseguenza di tale ampliamento, ha aumentato di oltre mille unità l’organico di tale ente, autorizzandolo a bandire procedure concorsuali pubbliche, che si sono concluse, tuttavia, solo negli ultimi mesi dell’anno 2022.

Per la Corte, in definitiva, a fronte di un “premio” corrisposto nel 2022 in ragione di carichi di lavoro momentaneamente più gravosi (in quanto da svolgersi prima del programmato aumento di organico) e ulteriori rispetto a quelli “ordinari”, che giustificano invece la corresponsione dell’indennità di amministrazione, risulta manifestamente irragionevole prevedere lo scomputo di tale emolumento dagli incrementi dovuti per quest’ultima.

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