Immobili

Consumi idrici "anomali", il condominio paga se non ha chiesto la verifica del contatore

Per la Cassazione, ordinanza n. 836/2021, solo a quel punto la municipalizzata dovrà dimostrare il corretto funzionamento dell'apparecchio

di Francesco Machina Grifeo

In caso di controversia sui consumi rilevati mediante contatore, perché considerati "anomali", nello specifico dell'acqua, sul condominio grava l'obbligo di contestare le fatture e chiedere un accertamento sul corretto funzionamento del rilevatore. Alla municipalizzata invece spetta la dimostrazione della regolarità e correttezza della misurazione. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la ordinanza n. 836 depositata oggi, riepilogando le regole in materia di onore della prova.

Dunque, su richiesta dell'Amap Spa di Palermo, il Tribunale, nel 2009,aveva emesso un decreto ingiuntivo per 164 mila euro nei confronti di un condominio cittadino. Proposta opposizione "per l'abnormità dei consumi idrici addebitati", il Tribunale la rigettava. Successivamente il condominio poi perdeva anche in appello. Contro questa decisione ha proposto ricorso in Cassazione.

La III Sezione civile ricorda che in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, in forza del principio di vicinanza della prova, "spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo", facendo riferimento al "dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agi ordinari impieghi del bene somministrato".

Mentre "incombe sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante". A questo punto è nuovamente l'utente a dover dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite".

Detto in altri termini, "la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento de consumi".

Tornando al caso concreto, non vi è prova di una richiesta da parte del condominio alla società di verificare il corretto funzionamento del dispositivo. Mentre, come affermato dalla Corte di appello, l'Amap ha fornito la prova del corretto funzionamento del contatore dopo la verifica effettuata nel marzo 2006. Né vale la contestazione secondo cui la verifica o non sarebbe proprio avvenuta o si sarebbe svolta senza contraddittorio, in quanto quest'ultimo non è imposto dal Regolamento di distribuzione idrica.

Nel respingere il ricorso dunque la Cassazione afferma che "non vi è stata alcuna inversione dell'onere della prova poiché la società somministrante ha provato il corretto funzionamento del contatore, mentre il ricorrente non ha dimostrato neppure di averlo contestato e ciò, in armonia con i principi di diritto sopra richiamati, non è sufficiente a superare la presunzione di veridicità dei consumi rilevati con l'apparecchio misuratore".

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