CONSUNTIVO AL VOTO ENTRO 180 GIORNI
La legge n. 220/2012, di riforma della materia condominiale, nel novellare l’articolo 1130 del Codice civile, ha inserito il n. 10) che recita «l’amministratore, oltre a quanto previsto dall’articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni». I centottanta giorni di cui parla l'articolo 1130 n. 10 del Codice civile, andranno conteggiati dalla data di chiusura dell'esercizio di riferimento. Se, ad esempio, la chiusura della gestione condominiale è prevista per il 31 dicembre, l'assemblea dovrà essere convocata entro il 30 giugno.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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