Civile

Contenzioso bancario, inammissibile l'ordine di esibizione in assenza di richiesta degli estratti conto decennali in via stragiudiziale

Nuovi orientamenti giurisprudenziali in tema di onere della prova nei contenziosi bancari: è inammissibile l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in assenza di una previa richiesta stragiudiziale ex art. 119 T.U.B.

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di Arturo Meglio, Pierluigi Vingolo e Maria Giulia Lombardi*

L' art. 119, ultimo comma, del d.lgs n. 385/1993 ("T.U.B.") consente al correntista di un Istituto di Credito di ottenere a proprie spese una copia della documentazione relativa alle operazioni eseguite negli ultimi dieci anni, tra cui gli estratti conto bancari.

In passato, la Suprema Corte aveva ritenuto ammissibile l'istanza ex art. 210 c.p.c. volta a ottenere l'esibizione degli estratti conto decennali del correntista a prescindere dal fatto che quest'ultimo si fosse previamente attivato a tal fine in via stragiudiziale ex art. 119, ultimo comma, T.U.B. (cfr. ex multis Cass. Civ., 11 maggio 2017, n. 11554 ).

Il correntista che voleva agire in giudizio nei confronti di un Istituto di Credito (contestando magari l'usura o l'anatocismo nei rapporti bancari occorsi inter partes), pur non essendosi preventivamente attivato con una richiesta stragiudiziale, poteva quindi ottenere da parte dell'Istituto di Credito citato in giudizio l'esibizione degli estratti conto decennali (necessari a dare evidenza delle proprie contestazioni) formulando istanza ex art. 210 c.p.c.

Con sentenza n. 24641 dell'8 giugno 2021 , la prima sezione della Corte di Cassazione ha invertito il suo precedente orientamento: il correntista che non ha previamente richiesto in via stragiudiziale ex art. 119, ultimo comma, del T.U.B. gli estratti conto decennali a supporto delle proprie domande giudiziali non può ottenere un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a tal fine, con conseguente rigetto delle sue domande.

In tale contesto, la Suprema Corte ha osservato che:
• l'articolo 119 T.U.B. è una "norma di natura sostanziale tesa alla trasparenza bancaria che non immuta il riparto degli oneri probatori né interferisce con la disciplina processuale recata dal codice di rito";
• sostenere che debba essere l'Istituto di Credito a produrre, su ordine del Giudice ex art. 210 c.p.c., gli estratti conto che il cliente non ha tempestivamente prodotto e preventivamente richiesto con esito negativo ex art. 119 T.U.B., si atteggerebbe alla stregua di un'ingiustificata inversione dell'onere della prova priva di qualsiasi fondamento normativo e in contrasto con il disposto dell'art. 2697 c.c.;
• la documentazione in questione non può essere nemmeno acquisita in sede di consulenza tecnica d'ufficio contabile, ove essa ha ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, devono essere necessariamente e tempestivamente provati dalle stesse.

Tale orientamento è stato poi ulteriormente ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 24641 del 13 settembre 2021 e - da ultimo - confermato dalla più recente giurisprudenza di merito emersa sul punto (cfr. Tribunale di Roma, 26 gennaio 2022; Tribunale di Latina, 21 gennaio 2022; Tribunale di Pistoia, 2 dicembre 2021, n. 1004 ).

È quindi evidente che, in applicazione dei principi giurisprudenziali testé richiamati, prima di avviare un contenzioso nei confronti di un Istituto di Credito, il correntista insoddisfatto dovrà previamente munirsi della documentazione bancaria rilevante (e.g. estratti contro, contratti bancari, etc.) con formale richiesta ai sensi dell'art. 119, ultimo comma, T.U.B. ai fini della prova delle proprie pretese.

Solo nel caso di documentato inadempimento dell'Istituto di Credito a tale richiesta, il correntista potrà chiedere e ottenere in giudizio un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. Nel caso contrario, il correntista vedrà le proprie domande rigettate.

Si tratta di un orientamento giurisprudenziale chiaramente teso a disincentivare la prassi dei contenziosi bancari instaurati "al buio" in assenza di validi elementi di prova.
Non resta che verificare se tale orientamento troverà ulteriori conferme e potrà quindi dirsi "consolidato".

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*A cura di Arturo Meglio, Pierluigi Vingolo e Maria Giulia Lombardi, K&L Gates Studio Legale Associato

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