Civile

Contenzioso fiscale, derogabile il contraddittorio da remoto

In gran parte delle commissioni tributarie italiane la videoudienza resta inattuata e si continua ad applicare la contestata trattazione documentale

di Ivan Cimmarusti

Il rischio che in questa fase emergenziale il principio dell'oralità diventi un optional è concreto. D'altronde lo stesso Antonio Leone, presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (Cpgt), ritiene che «il processo tributario non è il processo penale, dove il principio dell'oralità è imprescindibile». Eppure non mancano gli strumenti informatici e normativi per dar corso all'udienza da remoto, salvaguardando la richiesta di avvocati e commercialisti di discutere la causa a voce. Ma in gran parte delle commissioni tributarie italiane la videoudienza resta inattuata e si continua ad applicare la contestata trattazione documentale.
Presidente, ci sono norme, computer e software: perché gran parte delle commissioni tributarie continuano a imporre la trattazione scritta invece di attuare la videoudienza?
Gli strumenti informatici e normativi a cui lei fa riferimento sono a disposizione dei giudici tributari solo da qualche mese.
Quindi?

Come tutte le riforme serve tempo perché siano "metabolizzate". E in ogni caso al contribuente interessa che la sentenza sia tempestiva e giuridicamente corretta, e non che la causa venga decisa con modalità cartacee o telematiche.
Al Cpgt va da atto di aver diramato – nel rispetto della cornice normativa dell'articolo 27 Dl Ristori – delle linee guida alle commissioni per organizzare questa fase. Al di là dei riferimenti alla trattazione scritta, spingete per avviare la videoudienza e aprite anche alla discussione orale in commissione ma con ingresso scaglionato.
Voglio precisare che le linee guida sono solo uno strumento che il Cpgt ha offerto ai presidenti di Ct come ausilio all'interpretazione delle norme emergenziali ma non hanno carattere vincolante.
Ma le linee guida nascono da una riunione fiume del Cpgt cui hanno partecipato gli stessi presidenti delle commissioni tributarie.
Può essere che qualche presidente abbia, vista la propria realtà, fatto dei provvedimenti organizzativi diversi. Ma si tratta di singoli episodi che vanno letti, appunto, alla luce delle diversità fra le commissioni.
Ovviamente una eventuale trattazione documentale consente di risparmiare tempo, ma non sempre con gli atti le parti riescono a trasmettere ai giudici tutti gli aspetti tecnico-fiscali oggetto del contenzioso. Il risultato è una sentenza lampo, ma ci potrebbe essere il rischio di non centrare la questione della causa?
Come ha stabilito di recente anche la Corte di cassazione, la modalità di trattazione cartolare è perfettamente legittima in presenza di "particolari ragioni giustificative" ove "obiettive e razionali": il processo tributario non è il processo penale, dove il principio dell'oralità è imprescindibile. Si pensi solamente all'esame del testimone o dell'imputato. E glielo dice uno che per tutta la vita ha fatto l'avvocato penalista. La trattazione documentale, tornando alla sua domanda, che peraltro viene usata in tutte le giurisdizioni, richiede un sacrificio da parte di tutti ma non è il male assoluto. La trattazione scritta è un modo per affrontare l'emergenza senza fermare il processo tributario. E comunque va sottolineato che siamo in momento emergenziale e il Consiglio si è già espresso sul fatto che le garanzie processuali non possono essere derogate sic et simpliciter: il giudice, qualora lo ritenga necessario, deve accogliere la richiesta di discussione pubblica.
Il Tar Puglia ha sospeso il decreto presidenziale della Ctp di Foggia che negava l'udienza pubblica, sia pure scaglionata, prevedendo la trattazione scritta.
Il Tar si è espresso su un provvedimento organizzativo. Non voglio fare polemiche ma la decisione del giudice amministrativo su questo aspetto deve far riflettere. In ogni caso, la correttezza delle decisioni che applicano norme processuali spetta agli stessi giudici tributari e in ultima istanza alla Corte di cassazione

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©