Contenzioso Inps: spese legali, minimo inderogabile per l’ATP
Per la Cassazione (ordinanza n. 969 depositata oggi) 1.528 euro è il compenso minimo per due domande cumulative
Quando l’oggetto del giudizio è costituito da due domande cumulative – invalidità civile e handicap grave – il compenso professionale non può in nessun caso scendere sotto i 1.528 euro. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 969/2026, accogliendo il ricorso dell’avvocato che aveva impugnato il decreto di omologa limitatamente alla liquidazione delle spese di lite, contro l’Inps.
Nel caso di specie, il Tribunale di Napoli aveva liquidato per il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. la somma di 1.170 euro, oltre rimborso forfettario e accessori. Secondo la ricorrente, tale liquidazione violava i parametri minimi previsti dal d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022.
Per la Cassazione il ricorso è fondato. Il valore della controversia, spiega la Corte, doveva essere ricondotto allo scaglione compreso tra 26.001 e 52.000 euro, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 9 dicembre 2024, n. 3157). Quando il giudizio ha a oggetto due domande, di cui una volta all’accertamento del requisito sanitario per l’indennità di accompagnamento e l’altra al riconoscimento dello status di handicap grave ex art. 3, commi 1 e 3, della legge n. 104/1992 – domanda di valore indeterminabile – la richiesta cumulativa impone di collocare la causa nel quarto scaglione dei parametri forensi, ossia tra 26.001 e 52.000 euro (Cass. n. 6769/2023).
Quanto ai compensi, devono applicarsi i parametri del d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022, i quali trovano applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla loro entrata in vigore.
Da qui la conclusione: anche applicando la riduzione del 50% dei valori medi previsti per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, il compenso professionale per l’accertamento tecnico preventivo non può essere inferiore a 1.528 euro.







