Rassegne di Giurisprudenza

Contestazione delle bollette: spetta al gestore provare il corretto funzionamento del contatore

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Contratti - Somministrazione di energia elettrica - Contestazione delle bollette - Contatore regolarmente funzionante - Onere della prova a carico del gestore
In tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo. Il gestore, invece ha l'onere di provare che lo strumento di misurazione sia regolarmente funzionante. In questo caso, l'utente deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire condotte illecite altrui.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Ordinanza del 16 novembre 2021, n. 34701

Contratto di somministrazione energia elettrica - Contestazione consumi - Malfunzionamento del contatore - Onere probatorio a carico dell'utente - Consumo di energia imputabile a terzi - Uso abusivo dell'utenza per caso fortuito o forza maggiore
In caso di contestazione dei consumi dovuti al malfunzionamento del contatore oppure all'azione abusiva di terzi, l'utente, qualora il contatore sia regolarmente funzionante, ha l'onere di dimostrare non solo che il consumo di energia è imputabile a terzi ma anche che l'impiego abusivo di energia da parte loro non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi. Pertanto, l'utente deve provare che nessun altro aveva accesso al luogo in cui era installata l'utenza e che l'uso abusivo dell'utenza si è verificato per forza maggiore o caso fortuito.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 6 3, Ordinanza del 9 gennaio 2020, n.297

Prova civile - Onere della prova - In genere misurazione dei consumi mediante contatore - Contestazione dei consumi - Ripartizione degli oneri probatori - Azione di accertamento negativo del credito - Diversa distribuzione degli oneri probatori - Insussistenza
In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Ordinanza del 19 luglio 2018, n. 19154

Somministrazione (contratto di) - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) rilevazione dei consumi mediante contatore - Contestazione dei consumi - Ripartizione degli oneri probatori - Fattispecie
In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la sentenza impugnata che aveva posto a carico del somministrato la mancata prova in ordine al malfunzionamento del contatore, sebbene il somministrante avesse sostituito unilateralmente lo stesso, senza dar modo al fruitore di effettuare alcuna verifica sul suo corretto funzionamento).
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 22 gennaio 2016, n. 23699