Civile

Contestazione consumi energia, l'utente deve provare il guasto del contatore o l'azione abusiva di terzi

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Contratto di somministrazione energia elettrica - Contestazione consumi - Malfunzionamento del contatore - Onere probatorio a carico dell'utente - Consumo di energia imputabile a terzi - Uso abusivo dell'utenza per caso fortuito o forza maggiore.
In caso di contestazione dei consumi dovuti al malfunzionamento del contatore oppure all'azione abusiva di terzi, l'utente, qualora il contatore sia regolarmente funzionante, ha l'onere di dimostrare non solo che il consumo di energia è imputabile a terzi ma anche che l'impiego abusivo di energia da parte loro non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese a impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi. Pertanto, l'utente deve provare che nessun altro aveva accesso al luogo in cui era installata l'utenza e che l'uso abusivo dell'utenza si è verificato per forza maggiore o caso fortuito.
•Corte di cassazione, sezione VI-3, ordinanza 9 gennaio 2020 n. 297

Contratti - Somministrazione - Energia elettrica - Manomissione del contatore con addebito all'utente - Ipotesi - Configurabilità e riflessi sul regime probatorio.
In tema di somministrazione di energia elettrica, la manomissione del contatore o il consumo abusivo di energia da parte di terzi con addebito all'utente possono dare luogo alle seguenti diverse ipotesi incidenti sul riparto dell'onere della prova dei consumi e dei corrispondenti importi dei corrispettivi. Ipotesi A: si esclude una manomissione del contatore, ma i consumi registrati vengono contestati dall'utente, in quanto ritenuti non riferibili ai consumi effettivi, ipotizzando quindi o un malfunzionamento del contatore o attività illecite di terzi inerenti al consumo di energia. In tale ipotesi, il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. Considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'"onus probandi" va così regolata: l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo "normalmente" rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte – secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola –, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante. L'utente – se il contatore risulta regolarmente funzionante – deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato "invito domino" ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese a impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata la utenza e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico). Ipotesi B: l'apparecchio-contatore risulta manomesso, ma la alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad opera di terzi all'insaputa dell'utente. L'utente è incolpevole, in quanto la alterazione è stata effettuata da soggetti che, ad esempio, si sono inseriti abusivamente sulla derivazione così illecitamente sottraendo energia che veniva poi contabilizzata a carico dell'utente registrando consumi maggiori di quelli dallo stesso effettivamente sostenuti. Pertanto l'utente che contesti l'anomalia dei consumi registrati ritenuta eccessiva – in difetto di prova evidente della alterazione dello strumento – deve sempre dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, ma altresì deve provare l'attività illecita del terzo (dimostrando le stesse circostanze sopraindicate, ovvero di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (in difetto di tale prova, l'utilizzo, anche se abusivo, dell'utenza con manomissione del contatore collocato, ad esempio, in una abitazione, da parte di soggetti autorizzati ad accedervi determina egualmente l'imputazione di tali consumi al titolare della utenza. Ipotesi C: la alterazione dell'apparecchio–contatore è riferibile a condotta illecita dolosa dell'utente (integrante reato di truffa). In tal caso, la minore contabilizzazione dei consumi registrati determina al gestore un danno risarcibile consistente nel valore dell'energia consumata e nel mancato utile: si tratterà solo di individuare il criterio di liquidazione del "quantum" in relazione al prezzo contrattuale o invece ad altri valori di mercato, ma, in ogni caso, la prova dell'ammontare del danno deve essere data dalla società fornitrice anche in base a elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici o anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente.
•Corte di cassazione, sezione III, ordinanza 21 maggio 2019 n. 13605

Somministrazione (contratto di) - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) rilevazione dei consumi mediante contatore - Contestazione dei consumi - Ripartizione degli oneri probatori - Fattispecie.
In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la sentenza impugnata che aveva posto a carico del somministrato la mancata prova in ordine al malfunzionamento del contatore, sebbene il somministrante avesse sostituito unilateralmente lo stesso, senza dar modo al fruitore di effettuare alcuna verifica sul suo corretto funzionamento).
•Corte di cassazione, sezione III, sentenza 22 novembre 2016 n. 23699

Contratti - Somministrazione - Contabilizzazione e rilevazione dei consumi - Sistema a contatore - Mera presunzione semplice di veridicità - Configurabilità - Contestazione dei consumi - Onere probatorio del somministrato e del somministrante - Contenuti rispettivi - Fattispecie in tema di somministrazione idrica.
Nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. In caso di contestazione dei consumi da parte del somministrato, grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (ovvero il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi .
•Corte di cassazione, sezione III, sentenza 22 novembre 2016 n. 23699

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