Civile

Contitolarità del brevetto, no allo sfruttamento produttivo da parte di uno solo dei comunisti

La Cassazione, sentenza n. 4131 depositata oggi, ha affermato che lo sfruttamento produttivo da parte del singolo comunista lede il diritto di esclusiva dell’altro

di Francesco Machina Grifeo

Freno della Cassazione all’uso incondizionato del brevetto da parte di un solo contitolare. La Prima sezione civile, sentenza n. 4131 ha fornito così risposta negativa al quesito se in caso di contitolarità brevettuale lo sfruttamento del trovato possa avvenire liberamente da parte di ciascun contitolare, affermando che è sempre richiesto il consenso dell’altro o degli altri contitolari.

Accolto così il ricorso di una azienda che commercializza prodotti per la pesca sportiva nei confronti di un’altra società dello stesso ramo, con cui condivideva il brevetto per un fucile da pesca subacquea di innovativa concezione, in considerazione dello sfruttamento unilaterale della privativa a cui quest’ultima aveva proceduto dopo la risoluzione dell’accordo regolante i rapporti tra le parti circa l’utilizzazione del trovato.

Per il giudice di secondo grado, invece, la Mares s.p.a., in quanto contitolare dei diritti di brevetto (nazionale ed europeo) “era pienamente facoltizzata … all’esercizio dei corrispondenti diritti previsti dall’articolo 66 c.p.i., non sussistendo convenzioni inter partes che glielo precludessero in alcun modo, né avendo a propria volta impedito a 4Ocean Design di procedere ad analogo sfruttamento dell’invenzione brevettata nei paesi per i quali la privativa era stata riconosciuta e risultava ancora efficace».

Per la società ricorrente, tuttavia, la tesi della Corte territoriale “rappresenta la negazione del brevetto nel suo nucleo forte di più pregnante esclusiva, nonché lo stravolgimento delle norme sulla comunione con il paradossale risultato di pervenire a minore tutela dell’esclusiva, anziché maggiore, come invece sarebbe stato ragionevole aspettarsi”.

La Cassazione accoglie il ricorso e formula il seguente principio di diritto: “In materia di brevetto di cui siano contitolari due o più soggetti, il rinvio contenuto nell’art. 6, comma 1, cod. propr. ind. alle norme sulla comunione dei diritti reali deve essere inteso nel senso, che in difetto di convenzione contraria, a mente dell’art. 1102, comma 1, cod. civ. è precluso al singolo comunista lo sfruttamento produttivo del trovato a cui voglia procedere uti singulus in quanto ciò, riflettendosi sulla tutela accordata con il brevetto, altera la destinazione della cosa e lede in tal modo il diritto di esclusiva dell’altro o degli altri contitolari.

L’articolo 6, comma 1, cod. prop. ind., ricapitola la Corte, recita: “Se un diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti, le facoltà relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione in quanto compatibili”. E l’articolo 1102 del codice civile: “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.

E allora, spiega la Corte, dal punto di vista dell’articolo 1102 cod. civ. e del principio secondo cui l’uso consentito al singolo comunista del bene comune non può alterarne la destinazione, “lo sfruttamento uti singulus del brevetto ne altera indubbiamente la destinazione perché la tutela che esso poteva accordare quando lo sfruttamento era conferito collegialmente e collegialmente esercitato, laddove per intenderci il mercato accordava un certo valore al trovato, viene inesorabilmente meno quando allo sfruttamento di più si sostituisca lo sfruttamento da parte di uno solo”.

“Sicché - conclude la sentenza sul punto - se anche a questo titolo si volesse continuare a parlare di lesione del diritto di esclusiva, essa non sarebbe ravvisabile nel fatto che il contitolare non possa fare uso del bene comune perché ciò andrebbe in urto all’uso degli altri contitolari, ma andrebbe ravvisata nel fatto che lo sfruttamento individuale del brevetto deprime il valore intrinseco di esso, ne altera la destinazione e pregiudica il diritto degli altri contitolari di ritrarre dal brevetto i benefici che l’esclusiva loro concessa era in grado di assicurare”.

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