Società

Conto escrow del notaio: strumento idoneo alla costituzione di tutte le srl, anche in presenza

Il versamento del capitale nelle s.r.l. online: il notaio come "escrow agent", l'estensione dalla modalità alle costituzioni in presenza

di Giovannella Condò, Giuliana Tonini*

La novità delle s.r.l. online

Di recente è stato fatto un importante passo avanti nell'ambito dell'evoluzione digitale degli strumenti giuridici.
Il D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 183 – che recepisce la Direttiva UE 2019/1151, che a sua volta modifica la Direttiva UE 2017/1132 in relazione all'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario – ha infatti introdotto la possibilità di costituire una società a responsabilità limitata interamente a distanza, in videoconferenza per atto pubblico informatico, senza doversi recare presso lo studio del notaio o rilasciare procura perché qualcuno firmi l'atto costitutivo davanti al notaio in nostra vece.

In estrema sintesi, la costituzione in videoconferenza per atto pubblico informatico:
-non è utilizzabile per tutti i tipi di società, ma solo per le società a responsabilità limitata e le società a responsabilità limitata semplificata, che siano startup o PMI innovative oppure no. Ne rimangono quindi fuori le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società di persone;
-avviene tramite la Piattaforma del Notariato Italiano (PNI), predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato con la società informatica del notariato Notartel S.p.A., e avviene nel massimo rispetto degli standard di sicurezza e affidabilità che il notaio, oltre a vigilare sulla legalità dell'atto, è da sempre tenuto a garantire;
-richiede che almeno uno dei soci deve avere la residenza, se persona fisica, o la sede, se ente, nel distretto del notaio prescelto. Se, però, tutti i costituenti sono basati all'estero, ogni notaio può procedere con la stipula dell'atto costitutivo a distanza;
-si effettua unicamente mediante conferimenti in denaro e con obbligo di versamento dei relativi importi, tramite bonifico bancario, su un apposito conto corrente dedicato messo a disposizione dal notaio. Il notaio provvede ad annotare nel proprio registro Somme e Valori, istituito ai sensi dell'articolo 6 della Legge 22 gennaio 1934 n. 64 (è il registro in cui vengono indicate tutte le somme e i valori affidati al notaio in relazione agli atti dallo stesso stipulati o per effetto di provvedimenti dell'autorità) il versamento e il successivo svincolo a favore dell'organo amministrativo.

Il versamento del capitale nelle s.r.l. online: il notaio come escrow agent

Per la definizione di conto corrente dedicato del notaio, il D.Lgs. 183/2021 si riferisce espressamente al conto corrente disciplinato dell'articolo 1, commi 63 - 67, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, come formulato dalla Legge 4 agosto 2017 n. 124, c.d. legge concorrenza 2017.

La norma prevede che il notaio è tenuto a versare su un apposito conto corrente dedicato
a) le somme dovute a titolo di tributi per i quali il notaio stesso sia sostituto o responsabile d'imposta, nonché le spese anticipate ed escluse da IVA relative ad atti stipulati dal notaio e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale,
b) ogni somma che gli sia affidata e che sia soggetta ad obbligo di annotazione nel registro Somme e Valori e
c) fra l'altro, se richiesto da una delle parti, l'intero prezzo, o il saldo dello stesso, delle compravendite di immobili o di aziende, assieme ad eventuali altre somme connesse, per poi procedere con lo svincolo a favore del venditore una volta eseguiti gli adempimenti pubblicitari.

Tale disposizione ha rafforzato il concetto che il notaio, quale escrow agent, è il depositario naturale di valori mobiliari in garanzia. Affidare somme al notaio, super partes per definizione, aumenta infatti il livello di tutela delle parti coinvolte nelle operazioni portate alla sua attenzione e, inoltre, lo strumento del deposito in escrow è estremamente sicuro ed efficace dal momento che le somme depositate costituiscono un patrimonio separato rispetto a quello del notaio e, anche per tale motivo, sono svincolabili in tempi molto rapidi.

Data la funzione del conto escrow del notaio e vista l'estensione normativa del suo utilizzo alla costituzione delle s.r.l. in videoconferenza, ci si domanda se sia possibile avvalersi del conto escrow notarile anche in occasione di tutte le costituzioni di s.r.l., indipendentemente dal fatto che si svolgano in videoconferenza (per le società per azioni rimane l'obbligo del versamento dei conferimenti presso una banca).

L'effettiva formazione del capitale sociale nella costituzione delle s.r.l.

I principali orientamenti notarili sul versamento del capitale delle società a responsabilità limitata in fase di costituzione sono la massima n. 148 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, del 2016, e l' orientamento I.A.14 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, del 2014, che forniscono i criteri interpretativi dell'attuale formulazione dell 'articolo 2464, comma 4, c.c.. Formulazione introdotta dal D.L. 28 giugno 2013 n. 76 e che – in luogo del deposito dei conferimenti presso una banca, come precedentemente disposto – prevede, con l'evidente intento di semplificare il processo costitutivo delle s.r.l., che "Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero sovrapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto. (…)".

Per garantire che, pur nella semplificazione del processo, il versamento del capitale sia effettuato con modalità idonee ad assicurarne l'effettiva formazione, i citati orientamenti si soffermano sull'individuazione sia dei mezzi di pagamento idonei a tale scopo sia dei soggetti che possono ricevere il versamento.

Con riferimento al primo aspetto, la massima n. 148 dei notai milanesi identifica come mezzi idonei:
- il denaro contante (nel rispetto dei limiti della normativa antiriciclaggio vigente), che garantisce l'immediata liberazione del conferimento;
- gli assegni circolari intestati alla costituenda società, dal momento che possono essere emessi solo da una banca e garantiscono la disponibilità della somma corrispondente;
- il bonifico bancario, con la raccomandazione che, nel caso in cui, al momento della stipula dell'atto costitutivo, non sia ancora avvenuto l'accredito sul conto corrente del beneficiario, la disposizione di versamento sia irrevocabile;
- il deposito presso una banca, vincolato a favore della costituenda società e con svincolo sul conto corrente della stessa una volta intervenuta l'iscrizione nel registro delle imprese – come avveniva prima anche per le s.r.l. e come tuttora deve avvenire per la costituzione delle società per azioni – sul presupposto che attribuisce in ogni caso all'organo amministrativo la facoltà di disporre dell'importo depositato.

Per quanto riguarda i soggetti destinatari della consegna dei conferimenti, sono presi in considerazione:
- la società stessa;
- uno o più degli amministratori nominati nell'atto costitutivo o, prima della stipula dello stesso, nominandi, che siano presenti o meno all'atto costitutivo;
- una o più persone delegate dagli amministratori.

La massima n. 148 pone anche il notaio tra i soggetti delegabili dagli amministratori, potendo essere chiamato a ritirare, in sede di atto costitutivo, gli assegni circolari intestati alla società, con annotazione nel registro Somme e Valori sia del deposito degli assegni sia della successiva consegna all'organo ammnistrativo. E potendo altresì essere incaricato di ricevere le somme prima della costituzione della società, al fine di ottenere l'emissione di un assegno circolare intestato alla stessa, da consegnarsi ad uno degli amministratori.

In tale ultima ipotesi, la Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano argomenta a favore della non necessità dell'annotazione nel registro Somme e Valori – fermi restando i dovuti adempimenti antiriciclaggio – dal momento che l'attività di detenzione di somme o titoli cessa quando viene effettuata l'attività notarile, concludendosi in tal modo l'incarico fiduciario ricevuto prima della stipula dell'atto.

Spingendosi oltre, la massima I.A.14 delle Tre Venezie espone che, qualora i nominandi amministratori non siano presenti in sede di atto costitutivo, i soci costituenti possono depositare presso il notaio i versamenti a titolo di conferimento, con l'incarico di svincolarli a favore degli amministratori. In tal caso, il transito delle somme sul conto del notaio deve essere annotato nel registro Somme e Valori.

È importante sottolineare che il versamento dei conferimenti e la consegna degli stessi all'organo amministrativo può avvenire non solo contestualmente, ma anche anteriormente alla sottoscrizione dell'atto costitutivo, e che, pertanto, eccetto il caso in cui ci si voglia ancora servire del deposito su un conto vincolato presso una banca, per far pervenire le somme agli amministratori non è più necessario attendere l'iscrizione dell'atto costituivo nel registro delle imprese.

Conto escrow del notaio: il passo verso la costituzione di tutte le s.r.l. è breve

Da tali orientamenti si ricava quindi che possono essere considerati idonei tutti i mezzi di pagamento che garantiscono l'effettività dei conferimenti, togliendone cioè la disponibilità ai soci costituenti e garantendola a favore dei nominandi amministratori.
Ci si sente di dire che il versamento sul conto escrow del notaio raggiunge perfettamente tale obiettivo e che l'espressa previsione del suo utilizzo per le costituzioni a distanza ne è una conferma. Anzi, il fatto che sia l'unica modalità di versamento del capitale comprova che l'impiego del conto del notaio è massima garanzia della formazione del capitale in un processo così delicato come quello della costituzione di una società in videoconferenza e, allo stesso tempo, è un mezzo di versamento estremamente efficiente. Si ritiene dunque che questo strumento possa essere messo a disposizione anche delle costituzioni di s.r.l. in presenza.

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*A cura di Giovannella Condò e Giuliana Tonini - Milano Notai

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