Civile

Contraddittorio preventivo non sempre obbligatorio dopo un controllo automatizzato

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di Laura Ambrosi

Non è sempre obbligatorio il contraddittorio preventivo per la pretesa derivante dal controllo automatizzato, poiché la norma lo prevede solo nell'ipotesi in cui ricorrano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n 1306 depositata ieri.

Una società impugnava una cartella di pagamento derivante dal controllo automatizzato di cui all'articolo 36 bis del Dpr 600/73 e articolo 54 bis del Dpr 633/72.

Tra i motivi, la società eccepiva anche che l'Ufficio aveva omesso l'invio del cd avviso bonario ed in ogni caso, non aveva attivato il contraddittorio preventivo prima dell'iscrizione a ruolo, violando così l'articolo 6 dello Statuto del contribuente. In particolare la norma, al comma 5, prevede che l'amministrazione prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari.

Il giudice di primo grado respingeva il ricorso la cui sentenza veniva riformata dal collegio di appello.

L'Agenzia ricorreva così per Cassazione.
I giudici di legittimità, accogliendo il ricorso, hanno precisato che l'art. 6 citato non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti dalla dichiarazione.

Peraltro la Suprema corte ha puntualizzato che il controllo automatizzato (di cui all'art. 36 bis) è un mero riscontro cartolare volto, cioè alla sola correzione di errori materiali. È un atto a contenuto “impositivo sostanzialmente chiuso” nel senso che la norma è tassativa nel prevedere solo specifiche ipotesi in cui la pretesa può essere avanzata.

Diverso è il controllo formale (articolo 36 ter), poiché considera cioè anche altri dati e documenti oltre alla dichiarazione presentata.

Il legislatore, proprio dinanzi a tali differenze ha imposto per il solo controllo formale l'obbligo di avvisare preventivamente il contribuente e, tra l'altro, solo ove sussistano incertezze su aspetti rilevanti.

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