Rassegne di Giurisprudenza

Contrasto tra dispositivo e motivazione: prevale elemento decisionale su quello giustificativo

a cura della redazione di PlusPlus24 Diritto

Sentenza - Requisiti - Dispositivo - Contrasto con la motivazione - Prevalenza del dispositivo.
In caso di difformità tra le due parti della sentenza l'elemento decisionale prevale su quello giustificativo, non determinandosi pertanto la nullità della sentenza, ma potendosi eliminare eventualmente la divergenza mediante ricorso alla semplice correzione materiale della motivazione in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 cod. proc. pen. Fattispecie in cui la pena finale era stata indicata in anni tre e mesi quattro di reclusione, dosimetria che non rispecchiava il calcolo che l'aveva preceduta nella parte giustificativa della sentenza.
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 29 marzo 2021 n. 11720

Sentenza - Requisiti - Dispositivo - Contrasto tra dispositivo e motivazione - Prevalenza della motivazione - Legittimità - Presupposti - Presenza nel dispositivo di un errore materiale obiettivamente riconoscibile - Fattispecie.
In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, qualora la divergenza dipenda da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti. (Nella specie, la Corte ha disposto la rettifica del dispositivo della sentenza di appello in cui mancava il riferimento nominativo alle posizioni di taluni degli imputati appellanti, rilevando che dall'esame della motivazione risultava chiaramente ricostruibile il percorso seguito dal giudice in merito alla conferma della condanna degli imputati, attraverso la disamina dei motivi di appello da questi proposti e l'analisi della sentenza di primo grado).
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 29 maggio 2018 n. 24157

Sentenza - Requisiti - Dispositivo - Contrasto con la motivazione - Prevalenza del dispositivo.
Il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale prevalenza non è automatica, bensì dipende dalle specificità del caso posto all'attenzione del giudice di legittimità).
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 20 febbraio 2017 n. 7980

Impugnazioni - Cassazione - Sentenza - Annullamento - Senza rinvio - In genere - Contrasto tra dispositivo e motivazione - Errore materiale - Prevalenza della motivazione sul dispositivo - Condizioni - Conseguenze - Rettifica dell'errore ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. - Fattispecie.
Nell'ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza (nella specie, di tipo contestuale) dipenda da un errore nella materiale indicazione della pena nel dispositivo e dall'esame della motivazione emerga in modo chiaro ed evidente la volontà del giudice, potendosi ricostruire il procedimento seguito per determinare la sanzione, la motivazione prevale sul dispositivo con la conseguente possibilità di rettifica dell'errore in sede di legittimità, secondo la procedura prevista dall'art. 619 cod. proc. pen., non essendo necessarie, in tal caso, valutazioni di merito. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato parzialmente la sentenza impugnata dagli imputati rideterminando in senso favorevole la sanzione pecuniaria inflitta ad uno dei due imputati e dichiarando inammissibile il ricorso dell'altro, atteso che la rideterminazione della pena avrebbe comportato una non consentita modifica "in peius" della pena in mancanza di impugnazione anche della parte pubblica).
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 23 giugno 2016 n. 26172

Sentenza - Requisiti - Contrasto fra motivazione e dispositivo - Prevalenza del dispositivo - Ragioni - Fattispecie.
In caso di difformità tra dispositivo e motivazione, il primo prevale sulla seconda, in quanto il dispositivo costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto, mentre la motivazione ha una funzione esplicativa della decisione adottata. (Fattispecie in cui la corte territoriale, pur avendo dichiarato estinti per prescrizione due dei tre reati per i quali vi era stata condanna in primo grado, non aveva provveduto ad eliminare la quota parte di pena pecuniaria e detentiva ad essi riferibile; nell'affermare il principio, la S.C. ha ritenuto di non poter procedere direttamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, non essendo stati esplicitati, dal giudice di merito, i riferimenti relativi ai singoli aumenti da eliminare).
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 19 aprile 2016 n. 15986