Contratti bancari, la Cassazione conferma: il TAN può essere determinato “per relationem”
Ai fini della prova della pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali, la misura del tasso di interesse non deve necessariamente essere indicata con un indicatore numerico, ma può essere determinata per relationem
In tema di contratti bancari è stato sempre vivace tema di scontro la finalità e l’interpretazione di specifiche norme di settore e, in primis, dell’art. 117 TUB che - come noto agli operatori di settore - impone che i contratti bancari e finanziari vengano redatti in forma scritta e che contengano l’indicazione chiara di tutti i costi, tassi di interesse (compresi quelli di mora) e condizioni, pena la nullità parziale del contratto in caso di mancato rispetto di tali requisiti formali.
Finalità della norma è quella di garantire trasparenza e chiarezza dei contratti e tutelare il cliente, che deve essere ben consapevole di tutte le condizioni economiche previste nel contratto che sta per sottoscrivere, considerato soprattutto che le relative clausole sono di fatto predisposte unilateralmente dalla Banca che, in quanto operatore qualificato, è in possesso di competenze di cui è privo il cliente.
Nella fattispecie esaminata dalla sentenza in commento - assai comune nella prassi dei rapporti bancari - il ricorrente aveva stipulato un contratto di finanziamento in cui era contenuta l’indicazione del TAEG/ISC, era previsto un meccanismo di indicizzazione ancorato all’indice Euribor, erano esplicitati i costi fissi ed era stato allegato il piano di ammortamento “alla francese” (con specificazione del numero delle rate e, per ciascuna rata, della scadenza, dell’importo complessivo della stessa, della quota capitale, quota interessi e capitale residuo) ma non era stato espressamente riportato il valore del TAN.
La mutuataria aveva, quindi, contestato la validità del contratto alla luce della mancata indicazione del TAN, eccependo la violazione dell’art. 117 TUB e degli artt. 1815 e 1284 c.c. e chiesto che venisse accertata la nullità parziale del contratto, con conseguente applicazione degli effetti sanzionatori previsti dal medesimo art. 117 TUB, comma 7.
La decisone del giudice di primo grado - che aveva accolto le domande - era stata riformata dalla Corte d’Appello che, pur dando atto della mancata indicazione del TAN, aveva ritenuto lo stesso desumibile agevolmente dal piano di ammortamento allegato, approvato dalle parti, che riportava tutti gli elementi utili alla sua determinabilità.
La Corte di Cassazione, con la sentenza oggi in commento, è stata quindi chiamata a pronunciarsi nuovamente sulle conseguenze della mancata espressa indicazione del TAN - tasso annuo nominale nei contratti di credito e, in particolare, sulla possibilità - già sostenuta dalla giurisprudenza maggioritaria - di determinare lo stesso per relationem.
Punto di partenza della decisione è proprio la finalità dell’art. 117 TUB, individuata dalla Corte nel “… consentire al cliente l’eliminazione di asimmetrie informative esistenti rispetto all’intermediario che è un operatore professionale nel settore bancario e finanziario”.
A dire della Corte, tale finalità “... può essere attuata non solo attraverso l’indicazione numerica del tasso d’interesse o del TAN, utile alla determinazione del medesimo, ma anche attraverso il richiamo, nel contratto, a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso”. (Cass., n. 16456/2024; Cass., n. 28824/2023).
Con specifico riferimento agli interessi ultralegali e alla previsione dell’art. 1284 che ne impone la forma scritta al pari degli interessi previsti in un contratto di mutuo, la Corte richiama i propri precedenti, ribadendo che “… il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali non postula necessariamente che la corrispondente convenzione contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso così stabilito, ben potendo essere soddisfatto attraverso il richiamo, per iscritto, a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione, anche unilaterale, del relativo saggio, la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza al di fuori di ogni margine di discrezionalità rimessa all’arbitrio del creditore, sulla base di una disciplina legata ad un parametro centralizzato, fissato su scala nazionale e vincolante, come il tasso unico di sconto o il tasso di cambio di una valuta›› (Cass., sez. 1, n. 3480 del 23/2/2016; Cass., n. 25205 del 2014; Cass. n. 8028 del 2018; Cass., sez. 2, n. 20555 del 29/9/2020)”.
Tale regola, troverebbe applicazione anche rispetto alla previsione dell’art. 117, comma 4, TUB, che impone l’obbligo di indicare le condizioni contrattuali; in particolare, secondo la Corte “… il tasso di interesse può essere determinato per relationem, con esclusione del rinvio agli usi, ma il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente dalla banca (cfr. Cass. n. 17110 del 2019: il principio è riferito al rinvio a dati esterni, che il contratto può recepire allo scopo, ad esempio, di regolare l’andamento di un tasso variabile)”.
Riprendendo quindi l’orientamento già espresso dalla medesima Corte con ordinanza n. 13556 del 15 maggio 2024, la sentenza oggi in commento ha applicato tale principio alla mancata espressa indicazione del TAN nei contratti di credito confermando che, ai fini della prova della pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali, la misura del tasso di interesse non deve necessariamente essere indicata con un indicatore numerico, ma può essere determinata per relationem, affermando quindi che per la sua determinazione può farsi riferimento al “contesto del contratto” e che il tasso di interesse deve considerarsi determinabile “ove sia suscettibile di definizione numerica sulla scorta del TAEG e degli altri valori riportati in contratto”.
Tramite il rinvio a parametri esterni e determinabili sarebbe, quindi, consentito al cliente di conoscere il reale costo del credito (superando così il rischio di asimmetrie informative) e sarebbe fornita la prova della pattuizione formale degli interessi ultralegali.
Tale conclusione, ad avviso della Corte, è supportata dall’interpretazione data - dal medesimo consesso - all’art. 1346 c.c. che ritiene come l’indagine sulla determinatezza dell’oggetto del contratto richiede la verifica dell’intera operazione negoziale ed è volta ad assicurare che l’operazione “… abbia confini ben definiti con riguardo all’an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dar luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti”.
A salvare, quindi, il contratto di mutuo da possibili profili di indeterminatezza (nel caso di specie per mancata indicazione del TAN) intervengono le condizioni complessive pattuite nel contratto, che costituiscono elementi utili per rendere determinabile - ai sensi dell’art. 1346 - l’oggetto delle pattuizioni: “… si è affermata come sussistente tale determinatezza allorquando il contratto di finanziamento contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 e ss. cod. civ.), cioè la chiara ed inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato, altresì prevedendosi, nel piano di ammortamento allegato al contratto, anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi”.
La Cassazione ha così ritenuto la correttezza della sentenza impugnata considerato che, nella fattispecie esaminata, il TAN poteva essere agevolmente desunto dal piano di ammortamento - approvato dalle parti - che riportava tutti gli elementi a ciò utili (tra cui il numero delle rate comparato con il capitale iniziale e l’ammontare degli interessi calcolati sulla singola rata) e ha escluso che la mancanza dell’indicazione espressa del TAN comporti la nullità del contratto sottoscritto e l’applicazione degli effetti sanzionatori di cui all’art. 117 TUB.
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*Avv. Antonino La Lumia e Avv. Claudia Carmicino (Lexalent)







