Contratti bancari: l’omessa indicazione del Taeg non determina la nullità del negozio
Questo perchè l’indice sintetico di costo (Isc), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (Taeg), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento
Si precisa da parte dell’adito Tribunale di Marsala (sentenza 31 dicembre 2025 n. 709) come, al di fuori dei casi di contratti stipulati con un consumatore, ai sensi dell’articolo 125 bis del Dlgs n. 385/1993 (Tub), l’omessa previsione del Taeg non determina la nullità del contratto, in quanto l’indice sintetico di costo (Isc), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (Taeg), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri...





