Rassegne di Giurisprudenza

Contratti di borsa, nesso di occasionalità necessario per la responsabilità solidale dell'intermediario

Responsabilità dell'intermediario

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Contratti di borsa - In genere intermediazione finanziaria - Promotori finanziari - Violazione dei doveri - Responsabilità solidale dell'intermediario - Condizioni - Nesso di occasionalità necessaria - Contegno anomalo - Interruzione - Fattispecie.
In tema di intermediazione finanziaria, la società preponente non risponde solidalmente del danno causato al risparmiatore dai suoi promotori finanziari qualora il nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l'esecuzione delle incombenze affidate a questi ultimi sia interrotto dalla condotta del danneggiato, il quale, inosservante ai canoni di prudenza e agli oneri di cooperazione nel compimento dell'attività di investimento, serbi un contegno anomalo, contrassegnato da collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole ordinarie sul rapporto professionale con il cliente e sulle modalità di affidamento dei capitali da investire. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva respinto il ricorso dell'investitore contro l'istituto di credito per il danno provocato dal suo promotore, il quale si era incamerato le somme ricevute, valorizzando la consegna da parte del cliente di denaro con modalità difformi da quelle con cui il promotore sarebbe stato legittimato a riceverlo, l'omessa compilazione e sottoscrizione di contratti o moduli, l'assenza di evidenza contabile dei supposti investimenti).
• Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza del 27 agosto 2020, n. 17947

Contratti di borsa - In genere intermediari finanziari - Responsabilità del preponente per il fatto del promotore finanziario - Presupposti - Rapporto di necessaria occasionalità tra incombenze affidate e fatto del promotore - Necessità - Abuso dei poteri da parte del preposto - Irrilevanza - Condotta anomala del danneggiato - Rilevanza - Condizioni.
In tema di intermediazione finanziaria, la società preponente risponde in solido del danno causato al risparmiatore dai promotori finanziari da essa indicati in tutti i casi in cui sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l'esecuzione delle incombenze affidate al promotore. Questa responsabilità solidale non viene meno per il fatto che il preposto, abusando dei suoi poteri, abbia agito per finalità estranee a quelle del preponente, ma deve essere esclusa quando la condotta del danneggiato presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi, quali il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle stesse, l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socio-economiche.
• Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza del 22 novembre 2018, n. 30161

Contratti di borsa - In genere intermediari finanziari - Responsabilità verso i terzi per fatto del promotore finanziario - Nesso di occasionalità necessaria - Condizione necessaria e sufficiente - Anomalie nella condotta del risparmiatore - Interruzione - Condizioni - Onere della prova - Fattispecie.
In tema di contratti di intermediazione finanziaria, la responsabilità dell'intermediario ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 58 del 1998, per i danni arrecati ai terzi dai propri promotori finanziari, deve essere esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, verificandosi in tal caso l'interruzione del nesso di occasionalità necessaria tra il fatto produttivo di danno e l'esercizio delle mansioni cui il promotore finanziario sia adibito, costituente condizione necessaria e sufficiente della responsabilità oggettiva del preponente. Incombe sull'investitore l'onere di provare l'illiceità della condotta del promotore, mentre spetta all'intermediario quello di dimostrare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato dall'investitore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto l'estraneità dell'intermediario rispetto alla condotta illecita posta in essere dal proprio promotore finanziario ai danni di risparmiatori che avevano consegnato direttamente al promotore, loro congiunto, rilevanti somme senza chiedere copia del contratto di gestione sottoscritto dall'intermediario e senza verificare personalmente, presso la sede di quest'ultimo, l'esistenza di un conto di gestione e delle specifiche operazioni finanziarie all'origine dei profitti riportati nei prospetti contabili ricevuti direttamente dal promotore e da questi falsificati).
• Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25374

Responsabilità civile - Padroni, committenti e imprenditori - Esercizio delle incombenze - Mansioni affidate - Intermediari finanziari - Responsabilità del preponente per il fatto del promotore finanziario - Presupposti - Rapporto di necessaria occasionalità tra incombenze affidate e fatto del promotore - Necessità - Limitazione alle sole negoziazioni aventi ad oggetto prodotti finanziari del preponente - Esclusione.
In tema di intermediazione finanziaria, l'intermediario preponente risponde in solido del danno causato al risparmiatore dai promotori finanziari da lui indicati in tutti i casi in cui sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il fatto del promotore e le incombenze affidategli. Tale responsabilità sussiste non solo quando detto promotore sia venuto meno ai propri doveri nell'offerta dei prodotti finanziari ordinariamente negoziati dalla società preponente, ma anche in tutti i casi in cui il suo comportamento, fonte di danno per il risparmiatore, rientri comunque nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze affidategli.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 25 gennaio 2011, n. 1741