CONTRATTI PA, FINO AL 30% LA QUOTA SUBAPPALTABILE
Va innanzitutto precisato che, in base alla legge 163/2006 (Codice degli appalti pubblici), l’appaltatore non può subappaltare tutti i lavori di un contratto affidato da un Comune, secondo i termini e le modalità del Codice. In particolare, l’articolo 118 stabilisce che la quota parte subappaltabile non può superare il 30% dell’intero importo contrattuale, a condizione che l’appaltatore abbia dichiarato, in sede diofferta, di volersi avvalere del subappalto. Ciò premesso, si evidenzia che la legge 114/2014,«Semplificazione e trasparenza della pubblica amministrazione» (di conversione del Dl 90/2014), ha reso obbligatoria l’iscrizione delle imprese appartenenti ai settori a maggior rischio di infiltrazione mafiosa – settori tutti riferibili all’appalto in disamina – nelle “white list” istituite nelle prefetture, quale strumento per l’acquisizione, nei loro confronti, della comunicazione e dell’informazione antimafia necessaria per la stipula, l’approvazione o l’autorizzazione dei contratti e dei sub-contratti con la Pa.Il contratto di subappalto, autorizzato senza seguire le procedure di legge citate, implica la nullità "ab origine" dell’affidamento del subappalto o, più esattamente, l’inefficacia fin dall’inizio del vincolo negoziale scaturente dal contratto di subappalto, che non potrà spiegare alcun effetto, sia nei rapporti tra il Comune e l’appaltatore, sia in quelli tra le imprese appaltatrice e subappaltatrice. La nullità o l’inefficacia negoziale del sub-contratto, discendendo, quindi, da un rapporto di diretta consequenzialità con la violazione di una norma di legge, potrà essere eccepita da chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, e non soltanto dal committente, come avviene invece in ambito privatistico. Le prestazioni rese in violazione delle norme citate si considerano, perciò, come non avvenute, ai fini di eventuali pretese giuridiche di natura patrimoniale, con esclusione, anche, dell’azione di arricchimento senza causa. Il sub-contraente non potrà, pertanto, vantare alcun diritto al pagamento delle prestazioni effettivamente svolte, né nei confronti dell’appaltatore - che, a sua volta, in caso di pagamento, non potrà chiederne il rimborso al subappaltatore - né, a maggior ragione, nei confronti della stazione appaltante.Peraltro, occorre segnalare che la violazione del divieto di subappalto implica anche gravi ripercussioni di natura penale. L’articolo 21, comma 1, della legge 646/1982, come modificato dall’articolo 8 della legge 55/1990 e dall’articolo 2, comma 1, del Dl 139/1995, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246, contempla il reato di chi, «avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte le opere stesse, senza l’autorizzazione dell’autorità competente».Quanto al danno erariale, la Corte dei conti ammette varie forme di danno, purché suscettibili comunque di valutazione patrimoniale, come il danno all’immagine, consistente nel discredito subito dalla pubblica amministrazione, in conseguenza dell’attività illecita dei propri dipendenti: è il caso, ad esempio, del Rup (responsabile unico del procedimento) che autorizzi il subappalto in violazione di norme di legge.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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