Civile

Contratti privi di data: ammessa prova con qualsiasi mezzo, accertamento insindacabile se è motivato

Per la Cassazione, ordinanza 19508/2020, la data non è elemento essenziale della scrittura privata

di Mario Finocchiaro


La data, pur venendo di regola apposta, non è elemento essenziale della scrittura privata. In particolare è pacificamente ammessa la efficacia documentale della scritture prive di data, la cui prova, nei rapporti tra le parti, può essere fornita con qualsiasi mezzo e il relativo accertamento, se coerentemente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità. Lo ha stabilito la sezione II della Cassazione con la sentenza 18 settembre 2020 n. 19508.

Principio di ovvia evidenza, sul quale - peraltro - non risultano precedenti in termini.

Per utili riferimenti si ricorda che sempre la Cassazione, con ordinanza 4 giugno 2018 n. 14243, aveva detto che i contratti bancari soggetti alla disciplina di cui all'art. 117 decreto legislativo n. 385 del 1993, così come i contratti di intermediazione finanziaria, non esigono ai fini della valida stipula del contratto la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, sicché la conclusione del negozio non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo cliente, sia prodotta in giudizio da parte della banca stessa, potendo la certezza della data desumersi da uno dei fatti espressamente previsti dall'art. 2704 Cc o da altro fatto che il giudice reputi significativo a tale fine, nulla impedendo che il negozio venga validamente a esistenza prima della produzione in giudizio della relativa scrittura ed indipendentemente da tale evenienza. Inoltre, poiché la data per l'adempimento delle rispettive prestazioni sinallagmatiche non è requisito essenziale (art. 1325 Cc) di un contratto, l'impossibilità del rispetto di essa - per esser già scaduta al momento della sua fissazione - è equiparabile alla sua mancanza fin dall'origine, e perciò non determina la nullità (art. 1418 e 1346 Cc) del contratto per impossibilità della prestazione - da intendersi materialmente o giuridicamente - ma l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 1183 Cc, (Cassazione, sentenza 18 novembre 1997 n. 11451).

Ancora, la regola dell'art. 2704 Cc, circa le condizioni di certezza e computabilità della data della scrittura privata non autenticata, vale agli effetti dell'opponibilità della scrittura ai terzi, non già nei rapporti tra le parti, nei quali la dimostrazione della data può essere fornita con tutti i mezzi offerti dalla legge, (Cassazione, sentenza 15 giugno 1964, n. 1513, ricordata in motivazione, nella pronunzia in rassegna).

Infine , in una fattispecie riguardante la riproduzione del contenuto di lettere riportanti il riconoscimento del debito in un ricorso per decreto ingiuntivo, la Suprema corte - con ordinanza ordinanza 23 ottobre 2019 n. 27192 - si è epressa in questi termini: "la riproduzione del contenuto di un documento in un atto giudiziario avente data certa integra, a differenza della mera indicazione del documento nell'atto, un fatto atipico idoneo ad attribuire data certa al documento ai sensi dell'ultima parte dell'art. 2704, comma 1, Cc,".

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