Amministrativo

Contratti pubblici sotto-soglia, il MIT interviene per chiarire gli obblighi di pubblicità per gli affidamenti "in deroga" previsti dal Decreto Legge 76/2020

Come è noto l'art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (il "Codice") reca la disciplina dei contratti pubblici c.d. "sotto-soglia", vale a dire i contratti per i quali l'importo a base di gara per l'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture sia al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria, ex art. 35 del Codice

di Alessandra Quattrini, Alessandra Fani e Leonardo Sicco*


Come è noto l'art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (il "Codice") reca la disciplina dei contratti pubblici c.d. "sotto-soglia", vale a dire i contratti per i quali l'importo a base di gara per l'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture sia al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria, ex art. 35 del Codice.

Nel recente decreto-legge16 luglio 2020, n. 76 (il "DL Semplificazioni"), convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020 n. 120, finalizzato "ad accelerare gli investimenti e le infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici", le procedure di affidamento dei contratti sotto-soglia sono state revisionate attraverso delle disposizioni di deroga temporanea al Codice valide, salvo ulteriori proroghe, sino al 31.12.2021.

L'obiettivo di questa deroga dovrebbe essere quello del rilancio della spesa pubblica e della semplificazione delle procedure di affidamento, da attuare attraverso:

• l'innalzamento della soglia di valore entro cui è possibile effettuare affidamenti diretti sul mercato, senza passare attraverso vere e proprie procedure competitive (portata da 40 mila a 150 mila euro per lavori, ed a 75 mila euro per servizi, forniture e servizi di ingegneria, architettura e attività di progettazione – art. 1, comma 2, lett. a);

• la riduzione degli oneri procedurali e delle relative tempistiche mediante l'utilizzo di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando precedute da fasi di "consultazione" di un numero variabile di operatori economici graduato a seconda del valore dell'affidamento (da un minimo di 5 ad un massimo di 15) "individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi" nel rispetto del principio di rotazione (art. 1, comma 2, lett. b).

Come sempre, nel caso di interventi temporanei ed in deroga nel settore dei contratti pubblici, i benefici della semplificazione procedurale devono essere bilanciati rispetto al rischio di incremento del fenomeno corruttivo.

Infatti, a tutela della massima concorrenzialità delle procedure sotto-soglia, il Legislatore, con il DL Semplificazioni, ha predisposto degli obblighi di pubblicità con il preciso intento di rendere comunque trasparente l'azione delle amministrazioni che procederanno agli affidamenti ai sensi del nuovo regime derogatorio.

In particolare, quando le amministrazioni procedono ad affidare i contratti in oggetto attraverso le citate procedure negoziate senza bando, sono tenute, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DL Semplificazioni, a dare evidenza dell'avvio delle stesse tramite la pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.

Inoltre, sempre a tutela della pubblicità dell'azione amministrativa, la stessa disposizione sancisce l'obbligo di pubblicazione dell'avviso contenente i risultati della procedura di affidamento nel quale dovrà essere inclusa anche l'indicazione dei soggetti invitati. La pubblicazione di tale avviso non è invece obbligatoria per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad euro 40.000.

Di recente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ("MIT") ha inoltrato ai Provveditorati Interregionali per le opere pubbliche, nonché ad Anas S.p.a ed RFI S.p.A. una nota (prot. 523 del 13.01.2021) di chiarimento relativa ai summenzionati obblighi di pubblicità, ricordando che tali procedure devono essere caratterizzate da due fasi e segnatamente:

(i) una prima fase di scelta degli operatori da invitare alle procedure tramite l'espletamento di indagini di mercato ovvero tramite la selezione da appositi elenchi;

(ii) una seconda fase volta ad espletare il confronto competitivo dei partecipanti, sino alla scelta dell'aggiudicatario.

Per quanto concerne gli obblighi di pubblicità il MIT, con la nota citata, ha chiarito che:

(i) qualora le stazioni appaltanti dovessero ricorrere alla selezione tramite indagini di mercato, la pubblicazione di un avviso di avvio delle indagini sul proprio sito nel rispetto di quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 4 in materia di affidamenti sotto-soglia (che disciplinano i contenuti minimi di tali avvisi ed il periodo minimo di permanenza degli stessi sui siti web) può considerarsi satisfattiva degli obblighi di pubblicità imposti dal DL Semplificazioni;

(ii) qualora le amministrazioni intendessero invece ricorrere agli elenchi, allora sarebbe opportuno pubblicare sul proprio sito un apposito avviso recante altresì l'indicazione dell'elenco da cui le imprese sono state selezionate, provvedendo inoltre all'aggiornamento degli elenchi preesistenti all'entrata in vigore del DL Semplificazioni, specificandone la possibilità di iscrizione anche ad operatori economici aggregati tramite RTI o forme analoghe di associazione tra imprese che, chiaramente, posso anche rispondere alle indagini di mercato.

Dunque, alla luce di tali chiarimenti del MIT e nell'attesa di un'integrale riforma del Codice, non si potrà far altro che confidare nella diligente applicazione della moltitudine delle norme in vigore da parte delle amministrazioni che, più di ogni altro soggetto coinvolto nel settore della contrattualistica pubblica, avranno l'onere di perseguire l'interesse della collettività senza dimenticare le imprescindibili esigenze di trasparenza e concorrenzialità.


* a cura di Alessandra Quattrini, Alessandra Fani e Leonardo Sicco, Orrick

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