Civile

Contratti: recesso e ritenzione della somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria

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a cura della Redazione Lex 24

Contratti - Caparra confirmatoria - Recesso previsto dall'articolo 1385 cod. civ., II comma - Risoluzione stragiudiziale del contratto - Presupposti ed operatività - Conseguenze - Ritenzione della somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria - Legittimità – Fondamento.
Il recesso previsto dall'articolo 1385 cod. civ., II comma, configura una forma di risoluzione stragiudiziale del contratto che presuppone l'inadempimento della controparte ed è destinata a divenire operante con la semplice sua comunicazione a quest'ultima, sicché la parte non inadempiente, provocata tale risoluzione mediante diffida ad adempiere, ha diritto di ritenere quanto ricevuto a titolo di caparra confirmatoria come liquidazione convenzionale del danno da inadempimento.
•Corte di cassazione, sezione I, sentenza 13 marzo 2015 n. 5095

Contratti – Caparra confirmatoria - Risoluzione del contratto ex articolo 1454 cod. civ. - Richiesta di ritenzione della caparra o di restituzione del doppio ex articolo 1385 cod. civ. - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze.
La risoluzione di diritto del contratto per diffida ad adempiere, ai sensi dell'articolo 1454 cod. civ., non preclude alla parte adempiente, nel caso in cui sia stata contrattualmente prevista una caparra confirmatoria, l'esercizio della facoltà di ottenere, secondo il disposto dell'articolo 1385 cod. civ., invece del risarcimento del danno, la ritenzione della caparra o la restituzione del suo doppio, con la conseguenza che, sebbene spetti al giudice di accertare che l'inadempimento dell'altra parte non sia di scarsa importanza, non è poi onere della parte adempiente provare anche il danno nell'”an” e nel “quantum debeatur”.
•Corte di cassazione, sezione III, sentenza 28 febbraio 2012 n. 2999

Contratti - Caparra confirmatoria - Recesso previsto dal secondo comma dell'articolo 1385 cod. civ. - Risoluzione di diritto del contratto - Riconducibilità - Sussistenza - Fondamento.
Il recesso previsto dall'articolo 1385 cod. civ., II comma, presupponendo l'inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell'inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale, configura uno strumento speciale di risoluzione di diritto del contratto, da affiancare a quelle di cui agli articoli 1454, 1456 e 1457 cod. civ., collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria, intesa come determinazione convenzionale del danno risarcibile. Al fenomeno risolutivo, infatti, lo collegano sia i presupposti, rappresentati dall'inadempimento dell'altro contraente, che deve essere gravemente colpevole e di non scarsa importanza, sia le conseguenze, ravvisabili nella caducazione “ex tunc” degli effetti del contratto.
•Corte di cassazione, sezione II, sentenza 6 settembre 2011 n. 18266

Contratti – Caparra confirmatoria - Risoluzione del contratto per inosservanza del termine essenziale - Recesso della parte adempiente ai sensi dell'articolo 1385 cod. civ. - Ammissibilità - Fondamento - Condizioni.
La risoluzione del contratto di diritto per inosservanza del termine essenziale (articolo 1457 cod. civ.) non preclude alla parte adempiente, nel caso in cui sia stata contrattualmente prevista una caparra confirmatoria, l'esercizio della facoltà di recesso ai sensi dell'articolo 1385 cod. civ. per ottenere, invece del risarcimento del danno, la ritenzione della caparra o la restituzione del suo doppio, poiché dette domande hanno una minore ampiezza rispetto a quella di risoluzione e possono essere proposte anche nel caso in cui si sia verificata di diritto la risoluzione stessa; in tal caso, però, si può considerare legittimo il recesso solo quando l'inadempimento dell'altra parte non sia di scarsa importanza avuto riguardo all'interesse del recedente.
•Corte di cassazione, sezione II, sentenza 25 ottobre 2010 n. 21838

Contratti - Caparra confirmatoria - Percezione di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria - Azione di risoluzione proposta dalla parte promittente acquirente adempiente - Azione di recesso ex articolo 1385, II comma, cod.civ. proposta in appello - Domanda nuova - Configurabilità - Diritto di trattenere quanto percepito a titolo di caparra - Esclusione.
In caso di percezione di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, la parte adempiente che abbia agito per la risoluzione del contratto non può in appello mutare la propria linea difensiva dichiarando di esercitare il diritto di recesso e di trattenere a questo titolo quanto ricevuto a titolo di caparra, in quanto la perdurante facoltà di esercitare il recesso ed i diritti ad esso conseguenti presuppone che il contratto dal quale si pretende di recedere esista ancora mentre, qualora sia intervenuta in primo grado - come nella specie - pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto fin dalla scadenza del termine di cui alla diffida con effetti “ex tunc”, l'accertata risoluzione “de iure” del contratto, già prodottasi nel termine fissato dalla diffida, esclude che possa ancora recedersi da un contratto già risolto.
•Corte di cassazione, sezione II, sentenza 19 marzo 2006 n. 9040

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