Lavoro

Contratti di somministrazione a termine illegittimi, solo risarcimento se l'utilizzatore è la Pa

Il dipendente che abbia subito la illegittima precarizzazione non può ottenere la trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato

di Andrea Alberto Moramarco

In caso di abusiva reiterazione di contratti a termine da parte di una pubblica amministrazione, il dipendente che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, non può ottenere la trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. Ciò in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 97 della Costituzione, che impone per l'assunzione il concorso pubblico, e dall'articolo 36 comma 5 del Dlgs 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego), che pone espressamente tale divieto.
Il dipendente può però, in tali ipotesi, ottenere il risarcimento del danno con esonero dell'onere probatorio nella misura e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 32 comma 5 della legge 183/2010 (Collegato lavoro), ovvero tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, salvo la prova di un danno ulteriore. Queste regole valgono anche per i contratti di somministrazione a termine, in cui l'utilizzatore è una pubblica amministrazione. A precisarlo è la Sezione lavoro della Cassazione con la sentenza n. 446/2021.

La vicenda
La controversia oggetto della decisione riguarda un uomo, il quale per 5 anni era stato dipendente di una Ausl, in virtù di cinque contratti di somministrazione a termine consecutivi. Il lavoratore citava in giudizio sia la Ausl che l'agenzia interinale chiedendo la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatrice, in virtù della nullità della causale posta nei diversi contratti, o in subordine il risarcimento del danno.
Il Tribunale riteneva fondata la sua pretesa, riconoscendo l'abusività della reiterazione dei contratti a termine, e provvedendo al risarcimento del danno, stante l'impossibilità di trasformare il rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, data la natura pubblica del rapporto di impiego. La Corte d'appello, invece, condivideva la prima parte del ragionamento del giudice di prime cure, ma riteneva non spettante alcun risarcimento, in assenza di una specifica prova da parte del lavoratore.

La decisione
La vicenda finiva così all'attenzione dei giudici di legittimità, i quali colgono l'occasione per estendere anche alla somministrazione di contratti a termine nel pubblico impiego le regole fissate dalla giurisprudenza per l'illegittima reiterazione di contratti a temine da parte del datore di lavoro pubblico. La Suprema corte, in particolare, ripercorre le tappe legislative e giurisprudenziali, comunitarie e nazionali, sia sull'annosa questione dell'illegittimità dell'utilizzo ripetuto di forme di lavoro nel settore pubblico, sia sulla specifica disciplina della somministrazione di contratti di lavoro.
Ebbene, per i giudici la disciplina applicabile è quella del contratto di lavoro subordinato a temine illegittimo, trattandosi pur sempre di pubblico impiego. Pertanto, in caso di accertata illegittimità della reiterazione dei contratti, non si può procedere alla conversione del rapporto, ma si procede al risarcimento del danno con onere probatorio semplificato per il lavoratore.

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