Contratti di trasporto, cause di esonero della responsabilità “ex recepto”
Contratto di trasporto – Trasporto di cose - Responsabilità del vettore - Cause di esonero della responsabilità “ex recepto” - Furto del carico - Prova liberatoria - Insufficienza - Imprevedibilità del fatto per modalità atipiche - Inevitabilità del fatto - Necessità.
Al fine di escludere la responsabilità “ex recepto” del vettore non è sufficiente la prova della perdita del carico a causa di un furto, se il fatto è avvenuto con modalità tali da evidenziare l'omessa adozione di cautele idonee ad evitarlo, essendo necessario accertare che i fatti, ancorché riconducibili ad un reato, si siano svolti con modalità talmente atipiche ed abnormi da doversi ritenere del tutto imprevedibili ed inevitabili anche mediante l'assunzione di misure di prevenzione adeguate.
• Corte cassazione, sezione I, sentenza 6 agosto 2015 n. 16554
Contratto di trasporto – Trasporto di cose - Responsabilità del vettore - Cause di esonero della responsabilità “ex recepto” - Rapina del carico in ora notturna - Prova liberatoria - Esclusione - Violenza e minaccia al vettore - Insufficienza - Imprevedibilità del fatto per modalità atipiche - Inevitabilità del fatto – Necessità.
Al fine di escludere la responsabilità “ex recepto” del vettore non è sufficiente la prova della perdita del carico a causa di una rapina, se il fatto è avvenuto con modalità tali da evidenziare l'omessa adozione di cautele idonee ad evitarlo, essendo necessario accertare che i fatti, ancorché riconducibili ad un reato perpetrato con violenza e minaccia sulla persona, si siano svolti con modalità talmente atipiche ed abnormi da doversi ritenere del tutto imprevedibili ed inevitabili anche mediante l'assunzione di misure di prevenzione adeguate.
• Corte cassazione, sezione III, sentenza 8 agosto 2007 n. 17398
Contratto di trasporto – Trasporto di cose - Responsabilità del vettore - Cause di esonero della responsabilità “ex recepto” - Furto - Caso fortuito - Configurabilità - Esclusione - Limiti.
In tema di perdita delle cose trasportate, l'articolo 1693 cod. civ. pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità “ex recepto”, che può essere vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore, le quali, per il furto, sussistono soltanto in caso di assoluta inevitabilità, nel senso che la sottrazione deve essere compiuta con violenza o minaccia ovvero in circostanze tali da renderla imprevedibile ed inevitabile.
• Corte cassazione, sezione III, sentenza 14 novembre 2006 n. 24209
Contratto di trasporto – Trasporto di cose - Responsabilità del vettore - Cause di esonero della responsabilità “ex recepto” - Furto - Caso fortuito - Configurabilità - Esclusione - Limiti.
In tema di perdita delle cose trasportate, l'articolo 1693 cod. civ. pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità “ex recepito”, che può essere vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore, le quali, per il furto, sussistono soltanto in caso di assoluta inevitabilità, nel senso che la sottrazione deve essere stata compiuta con violenza o minaccia ovvero in circostanze tali da renderla imprevedibile ed inevitabile.
• Corte cassazione, sezione III, sentenza 14 luglio 2003 n. 10980