(FTI Touristik) ha permesso agli eurogiudici di precisare che il regolamento Ue non si limita a stabilire i titoli di giurisdizione nel caso in cui i contraenti si trovino in un due diversi Stati, ma estende i criteri di competenza anche se i due contraenti si trovino nello stesso Stato membro, a condizione che sia presente un elemento di estraneità
LA MASSIMA
Competenza e giurisdizione - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Contratto concluso da un consumatore - Determinazione dell'elemento di estraneità - Viaggio in uno Stato terzo - Competenza internazionale - Competenza territoriale. (Regolamento n. 1215/2012, articolo 18)
L'articolo 18 del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che esso stabilisce la competenza sia internazionale sia territoriale del giudice dello Stato membro nella cui circoscrizione è domiciliato il consumatore, qualora tale giudice sia investito da detto consumatore di una controversia tra quest'ultimo e un organizzatore di viaggi a seguito della conclusione di un contratto di pacchetto turistico, e qualora tali due contraenti siano entrambi domiciliati in detto Stato membro, ma la destinazione del viaggio sia all'estero.
Il passeggero-vittima di disservizi a seguito della conclusione di un contratto per un viaggio all'estero ha diritto di invocare i criteri di attribuzione della competenza previsti dal regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale anche se il consumatore e l'organizzatore di viaggi sono domiciliati nello stesso Stato membro, a condizione, però, che il luogo di destinazione del viaggio sia all'estero. Il ...


