Contratto di agenzia, recesso se l'agente tenta lo storno dei collaboratori
Secondo la Cassazione il comportamento dell'agente costituiva già di per sé un contrasto con i doveri essenziali previsti per l'esecuzione dell'incarico
Il tentativo da parte dell'agente di sottrarre alcuni collaboratori della società preponente, al fine di intraprendere con essi una attività imprenditoriale in concorrenza con quest'ultima, rappresenta una violazione della lealtà e buona fede che deve caratterizzare l'esecuzione dell'incarico. Di conseguenza, è legittimo il recesso per giusta causa del contratto di agenzia. Questo è quanto emerge dalla sentenza n. 6915/2021 della Sezione lavoro della Cassazione.
Il caso
La vicenda prende le mosse dal tentativo, non andato a buon fine, con il quale un agente di una spa cercava ci contattare altri agenti della società, al fine di inserirli in un'attività di impresa concorrente per la promozione dello stesso tipo di prodotti nel medesimo territorio. Una volta scoperto il potenziale storno dei collaboratori, la società decideva di recedere dal contratto sussistendo una giusta causa di recesso ex articolo 2119 cod. civ.. La condotta dell'agente, infatti, integrava la violazione dell'articolo 1746 cod. civ., ai sensi del quale l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. Il comportamento dell'agente, indipendentemente dall'esito della sua iniziativa, costituiva già di per sé un contrasto con i doveri essenziali previsti per l'esecuzione dell'incarico.
La questione finiva così davanti ai giudici i quali, in entrambi i gradi di merito di giudizio, confermavano la bontà della decisione della società. L'ex agente, tuttavia, non si arrendeva e chiedeva alla Cassazione di riconsiderare i fatti, in quanto la società aveva punito, in sostanza, la sua mera intenzione di svolgere attività concorrenziale e non certo una concreta iniziativa, ragione per cui non poteva ritenersi integrata una violazione dei doveri di lealtà e buona fede.
La decisione
Anche i giudici di legittimità, sotto questo specifico profilo, ritengono pienamente legittima la decisione della società di recedere dal contratto di agenzia. Ebbene, spiega la Suprema corte, il recesso per giusta causa di cui all'articolo 2119 cod. civ., prevista per il contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi però tener conto che per quest'ultimo il rapporto di fiducia assume maggiore intensità. Di conseguenza, per ritenere lesa la fiducia basta anche un «fatto di minore consistenza», secondo una valutazione rimessa al giudice di merito. Nel caso di specie, dunque, nessun rimprovero può essere mosso alla corte territoriale, che ha considerato come la violazione, seppur poi non concretizzatasi, del patto di non concorrenza inserito nel contratto di agenzia integrasse la violazione di doveri di lealtà e buona fede ai quali deve essere improntata l'attività di collaborazione dell'agente.