Civile

Contratto di compravendita, le spese e accessorie ex articolo 1475 del codice civile

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Contratti - Vendita - Spese accessorie ex articolo 1475 cod. civ. – Nozione – Spese a carico del compratore in assenza di specifica pattuizione contraria - Pagamenti dovuti a terzi o rimborso in ipotesi di anticipazione da parte del venditore.
L'articolo 1475 cod. civ. pone a carico del compratore, in difetto di specifica pattuizione contraria, le spese accessorie della vendita e riguarda i soli esborsi necessari per la conclusione del contratto, rimanendo lo stesso compratore onerato verso il venditore a pagare dette spese alle persone o agli organi cui siano dovute, ovvero obbligato a rimborsare il venditore ove questi le abbia anticipate, senza che, peraltro, tale onere di pagamento o obbligo di rimborso costituiscano obbligazioni corrispettive della compravendita comprese nel sinallagma, il cui inadempimento possa giustificare la risoluzione.
• Corte cassazione, sezione II, sentenza 23 febbraio 2015 n. 3514

Contratti - Vendita - Spese accessorie ex articolo 1475 cod. civ. - Spesa di redazione di un preliminare – Esclusione.
Le spese accessorie della vendita, che l'articolo 1475 cod. civ. pone a carico del compratore, sono quelle necessarie alla conclusione del contratto, non anche quelle relative ad attività prodromiche che non siano in rapporto di strumentalità e causalità rispetto a tale conclusione, sicché la spesa di redazione di un preliminare da parte di un professionista resta a carico del venditore che ne abbia conferito l'incarico.
• Corte cassazione, sezione II2, sentenza 16 aprile 2014 n. 8886

Contratti - Vendita - Spese accessorie ex articolo 1475 cod. civ. - Nozione - Onorari spettanti al professionista per la redazione di una relazione tecnica e di una planimetria - Onere anche del compratore – Sussistenza.
Per “spese del contratto di compravendita”, che l'articolo 1475 cod. civ. pone in via generale a carico del compratore, devono intendersi tutte quelle che siano necessarie per la conclusione del contratto e siano, perciò, con questo in stretto rapporto di causalità, efficienza e strumentalità, con la conseguenza che vanno escluse soltanto quelle spese per cui risulti mancante un rapporto causale ovvero l'eventuale contrario accordo delle parti. Costituiscono “spese” della compravendita, a carico anche del compratore, ex articolo 1475 cod. civ. gli onorari spettanti ad un professionista per la redazione di una relazione tecnica per il frazionamento e di una planimetria che, costituenti parte integrante dell'atto pubblico di vendita di un immobile, siano state effettuate su incarico del solo venditore.
• Corte cassazione, sezione II, sentenza 8 maggio 2012 n. 7004

Contratti - Vendita - Spese accessorie ex articolo 1475 cod. civ. - Provvigione dovuta al mediatore – Esclusione.
La provvigione dovuta al mediatore non rientra tra le spese del contratto di compravendita e nelle altre accessorie che l'articolo 1475 cod. civ. pone, salvo diverso accordo, a carico del compratore, atteso che essa scaturisce non dal contratto in questione ma dal diverso rapporto di mediazione, dal quale solo sorgono in capo al mediatore diritti nei confronti di ciascuna delle parti che ha concluso l'affare per la quota ad essa spettante.
• Corte cassazione, sezione II, sentenza 6 luglio 2011 n. 14899

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