Civile

Contratto tra Comune e privato, senza la forma scritta paga l'assessore che ha autorizzato la prestazione

Lo ha precisato il Tribunale di Brindisi conla sentenza 6 settembre 2021 n. 1165

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di Andrea Alberto Moramarco

In assenza della forma scritta, il contratto tra il Comune e il privato deve ritenersi nullo. Tuttavia, se la prestazione da parte del privato è stata eseguita, a pagare è l'amministratore o l'assessore che ha disposto l'autorizzazione o ne ha reso possibile la realizzazione. Questo è quanto si afferma nella sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1165/2021.

La vicenda
I fatti oggetto della vicenda si svolgono nel 2013 quando, in occasione di una manifestazione sportiva nel Comune di Brindisi, alcuni atleti venivano ospitati presso un hotel, con tanto di servizio di pensione completa. Ad organizzare l'evento, nonché a contattare la struttura ricettiva per la prenotazione e a concordare il prezzo, era l'assessore allo sport del comune pugliese, la cui partecipazione attiva alla manifestazione era ben nota, come riportavano gli articoli di stampa.
In seguito al mancato pagamento, la società titolare dell'albergo si rivolgeva al Tribunale ottenendo un decreto ingiuntivo contro il Comune per la somma non incassata, pari al corrispettivo del servizio offerto agli atleti. L'ente locale, tuttavia, si opponeva deducendo la nullità del contrato per mancanza della forma scritta e difetto di legittimazione passiva. In effetti non vi era alcun valido rapporto contrattuale stipulato «nel rispetto delle forme che regolano il procedimento di formazione e di manifestazione della volontà della Pa, ossia con l'osservanza della forma scritta ad substantiam». La società così chiamava in causa l'assessore, il soggetto che aveva autorizzato la prestazione.

La forma scritta nei contratti con la Pa
Il Tribunale prende atto dell'assenza di un contratto scritto e non può fare altro che accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo nei confronti del Comune. Il giudice sottolinea come «costituisce principio generale fondamentale della materia delle obbligazioni che la Pa non può assumere impegni o concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti (vale a dire nella forma scritta), il cui mancato rispetto produce la nullità assoluta dell'atto rilevabile anche d'ufficio». Più dettagliatamente, è necessario che vi siano: «la delibera che autorizza il rappresentante a concludere il relativo contratto; la conclusione di detto contratto in forma rigorosamente scritta; l'esistenza di copertura finanziaria».

L'obbligazione di pagamento in capo all'assessore
Ad ogni modo, prosegue il Tribunale, in mancanza di tali elementi ed in presenza dell'incolpevole affidamento del privato, «il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore o funzionario che abbiano consentito l'esecuzione degli stessi». Ciò significa che l'obbligazione del pagamento del compenso per il pernottamento degli atleti è a carico dell'assessore, ovvero colui che ha richiesto lo svolgimento di tale prestazione. Secondo la giurisprudenza di legittimità, spiega il giudice, «per poter configurare la operatività della responsabilità a carico dell'amministratore non è necessario che egli abbia assunto un ruolo attivo e decisionale nell'affidamento dell'incarico di svolgere le prestazioni, essendo sufficiente che egli, nell'esercizio delle sue funzioni, permetta che avvenga l'acquisizione della prestazione o della fornitura».

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