Rassegne di Giurisprudenza

Contratto di fideiussione e nullità parziale dichiarata dall'Autorità Garante

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Concorrenza - Contratti di fideiussione - Intese "a monte" dichiarate parzialmente nulle - Clausole contrastanti con il Trattato sul funzionamento della Ue - Nullità parziale - Diversa volontà delle parti 

I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge succitata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia comprovata, una diversa volontà delle parti.

Corte di cassazione, Civile, Sezioni unite, Sentenza del 30 dicembre 2021, n. 41994

 

Contratti in genere - Invalidità – Nullità del contratto - In genere imprenditore insolvente - Contratto di finanziamento stipulato in violazione dei propri doveri - Conseguenze - Nullità - Fondamento

In sede di insinuazione al passivo del fallimento, deve ritenersi nullo ex art. 1418 c.c. il titolo negoziale dissimulante un negozio di finanziamento (nella specie erogato in più tranches a fronte di forniture non eseguite)stipulato dall'imprenditore insolvente, in violazione del dovere di richiedere senza indugio il fallimento o comunque di non aggravare il dissesto dell'impresa con operazioni dilatorie, in quanto contrario a norme imperative, in particolare di natura penale, quali il divieto di aggravare il dissesto e di ordine pubblico economico, integrando la relativa stipula una fattispecie di reato (art. 217, comma 1, n. 4, l.fall.), di cui è chiamato a rispondere, a titolo di concorso, anche il finanziatore.

Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Ordinanza del 5 agosto 2020, n. 16706

 

Contratti bancari - Garanzie - Fideiussione - Condotta anticoncorrenziale - Intese restrittive - Accertamento - Nullità parziale

L'autorità amministrativa ha circoscritto l'accertamento della illiceità ed alcune specifiche clausole delle NBU trasfuse nelle dichiarazioni unilaterali e ciò non esclude, ne è incompatibile con il fatto che in concreto la nullità del contratto a valle debba essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 e ss cod. civ. e che possa trovare applicazione l'art. 1419 cod. civ., laddove l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite.

Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Sentenza del 26 settembre 2019, n. 24044

 

Concorrenza (diritto civile) - Lecita - Limiti - Contrattuali (patto di non concorrenza) - In genere intese vietate dall'art. 2 della l. n. 287 del 1990 - Contratti stipulati in esecuzione dell’intesa vietata - Autorità preposta alla regolazione del mercato - Accertamento dell’illiceità dell’intesa - Rilevanza ai fini del risarcimento del danno da condotta anticoncorrenziale - Fattispecie

In tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell’art. 2 della l. n. 287 del 1990, spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all’accertamento della loro illiceità da parte dell’autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d’appello, che aveva escluso la violazione della normativa c.d. “antitrust” in relazione ad una fideiussione rilasciata secondo le norme bancarie uniformi elaborate dall’ABI, perché sottoscritta prima che la Banca d’Italia avesse accertato l’esistenza dell’intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito).

Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, ordinanza del 12 dicembre 2017, n. 29810