Contratto di locazione: canone versato in misura superiore a quello risultante dal contratto
Locazione abitativa - Legge sull'equo canone - Affitti non equo canone - Canone versato in misura superiore - Rimborso quanto pagato in più - Art. 13 L.n.431/98
Ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della L.n.431/98 e rinnovatisi successivamente alla sua entrata in vigore ma non assoggettati alla disciplina di cui al capo I della L. n. 392/78 (Legge sull'equo canone), si applica l'art. 13 della L. n. 431/98 con diritto del conduttore a ripetere il canone di locazione versato in misura superiore da quello sottoscritto e successivamente registrato. Anche quando la parte interessata manifesta la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, il giudice deve valutare l'eccezione di inadempimento proposta dall'altra parte.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 12 ottobre 2021, n.27806
Locazione – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978, n, 392, cosiddetta sull'equo canone – Patti contrati alla legge - Locazione ad uso abitativo - Domanda di ripetizione del canone corrisposto in misura ultralegale - Esperibilità anche in relazione a contratti rinnovatisi, per mancata disdetta, nel vigore della l. n. 431 del 1998 - Dedotta illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento tra locazione rinnovata tacitamente ed esplicitamente - dell'art. 14, comma 5, della l. n. 431 del 1998 nella sua interpretazione conforme al diritto vivente, secondo cui, qualora le parti di una locazione abitativa già regolata dalla l. n. 392 del 1978, dopo l'entrata in vigore della l. n. 431 del 1998 abbiano lasciato tacitamente rinnovare per mancata disdetta il contratto, esso rimane regolato, quanto alla durata, dalle disposizioni di detta legge e quanto al canone da quelle della l. n. 378 del 1992, ivi compreso l'art. 79 della stessa legge. Tale effetto infatti non dipende da una scelta irragionevole del legislatore ma dall'inerzia del locatore il quale, pur potendo dare disdetta, lascia che il contratto si rinnovi.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 29 settembre 2015, n. 19231
Locazione - Immobili adibiti ad abitazione - Legge 431/98 - Contratti in corso all'entrata in vigore della legge - Contratti soggetti alla legge c.d. dell'equo canone - Tacita rinnovazione - Canone - Disciplina applicabile
Nel caso di locazione abitativa soggetta alla disciplina dell'equo canone ex art. 12 ss. L. 392/78 ed in corso alla data di entrata in vigore della L. 431/98, la pattuizione del canone in misura superiore al canone legale eventualmente contenuta nel contratto, originariamente nulla ai sensi dell'art. 79 L. 392/78, continua ad essere tale anche dopo la tacita rinnovazione del contratto alla prima scadenza successiva all'entrata in vigore della nuova legge (ex art. 2, 6° comma, L. 431/98); con la conseguenza che il conduttore, nonostante l'abrogazione del citato art. 79 L. 392/78, verificatasi per effetto della cessazione della sua ultrattività fino al momento della cessazione del periodo di durata in corso, cui allude l'art. 14, 5° comma, L. 431/98, può esercitare l'azione diretta a rivendicare l'applicazione al contratto, fin dall'origine, del canone legale e la sostituzione imperativa di esso al canone convenzionale, spiegando tale sostituzione i suoi effetti, in caso di accoglimento della domanda, anche con riferimento al periodo successivo alla rinnovazione tacita avvenuta nella vigenza della L. 431/98.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 5 giugno 2009, n. 12996
Per l’intervento del Fondo di garanzia è necessaria la prova del veicolo non identificato
a cura della Redazione Diritto