Civile

Contratto di locazione: il valore dell'indennità di avviamento rientra sempre nella base imponibile

E' illegittimo considerare nel contratto due importi di cui uno decurtato dell'avviamento

di Giampaolo Piagnerelli

I canoni di locazione concorrono alla determinazione del reddito imponibile nella misura in cui essi sono stati pattuiti contrattualmente dalle parti e nella misura in cui hanno apportato ricchezza al locatore comprendendo a tutti gli effetti il valore dell'indennità di avviamento.

La vicenda. Lo puntualizza la Cassazione con l'ordinanza n. 25817/21. Nel ricorso di legittimità il ricorrente ha eccepito come i giudici del gravame avessero voluto sostituirsi alla volontà negoziale delle parti, che avevano concordato un canone di locazione mensile pari a 7mila euro invece dei 12 mila euro a condizione che il contribuente avesse rinunciato alla somma per l'indennità di avviamento. I Supremi giudici hanno chiarito, invece che fosse fiscalmente rilevante anche il valore aggiunto di quella indennità risparmiata e degli altri diritti rinunciati dal contribuente, ritenendo che anche tale valore, pur non costituendo canone di locazione, concorresse alla determinazione del reddito fondiario. Quindi come base imponibile non si doveva considerare la cifra più leggera di 7mila euro ma quella di 12mila comprendente anche l'indennità di avviamento e concordata dalle parti all'inizio.

Conclusioni. La Ctr precedentemente si è espressa sulla stessa linea della Cassazione, evidenziando incidentalmente la dubbia validità di una clausola che prevede uno sconto mensile non siglato inizialmente, e rimarcando a sostegno della propria decisione che se per ipotesi il conduttore avesse voluto far valere la nullità della rinuncia delle sue prerogative di legge (indennità di avviamento), il locatore avrebbe potuto a quel punto richiedere l'intera somma pattuita di 12 mila euro e non quella decurtata.

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