Contratto di mandato: i poteri processuali del procuratore “ad negotia”
Contratti - Mandato - Mandatario con procura generale “ad negotia” - Poteri processuali del mandatario - Conferimento di procura speciale per il giudizio di cassazione - Ammissibilità.
Il mandatario, in forza di una procura generale o speciale “ad negotia”, può esercitare tutti i poteri e le facoltà spettanti al mandante inerenti e necessarie all'esecuzione del mandato ricevuto, compresa quella di instaurare un giudizio di legittimità e di conferire procura speciale al difensore, a nulla rilevando che il mandato sia anteriore alla sentenza avverso la quale si intende proporre ricorso per cassazione.
•Corte cassazione, sezione II, sentenza 14 gennaio 2016 n. 474
Contratti - Mandato - Mandatario con procura generale “ad negotia” - Poteri processuali del mandatario - Espletamento diretto del patrocinio - Ammissibilità.
Il procuratore “ad negotia” è abilitato sia a stare in giudizio in nome del mandante, sia a nominare un difensore, sia a espletare egli stesso il patrocinio, qualora abbia la qualità necessaria per l'esercizio della professione forense.
•Corte cassazione, sezione II, sentenza 29 dicembre 2010 n. 26365
Mandato - Mandatario con procura generale “ad negotia” - Capacità processuale - Conferimento di poteri processuali al procuratore generale “ad negotia” – Effetti.
Il procuratore generale “ad negotia”, cui siano conferiti poteri di rappresentanza processuale, è titolare di una legittimazione processuale coesistente con quella del rappresentato, che può subentrargli nel processo e sostituirlo in qualsiasi momento, perché il rappresentante non agisce in concorrenza con il rappresentato, ma in sua sostituzione e per suo conto.
•Corte cassazione, sezione III, sentenza 11 gennaio 2002 n. 314
Mandato - Mandatario con procura generale “ad negotia” - Capacità processuale - Conferimento di poteri processuali al procuratore generale “ad negotia” - Effetti - Rappresentato - Subentro e sostituzione del rappresentante in qualunque momento del processo – Ammissibilità.
Il procuratore generale “ad negotia”, cui siano conferiti anche poteri di rappresentanza processuale, diviene titolare di una legittimazione processuale non esclusiva rispetto a quella originaria del rappresentato, il quale può subentrargli e sostituirlo in qualunque momento del processo, non escluso quello iniziale del grado, senza che l'avvenuto conferimento di mandato al difensore, a opera del rappresentante, comporti la necessità che questi appaia come sola parte legittimata quanto meno nell'atto introduttivo del giudizio o del grado, con possibilità di sostituzione soltanto successiva.
•Corte cassazione, sezione I, sentenza 9 luglio 1994 n. 6524