Civile

Contratto preliminare: il curatore non può recedere se l’atto è trascritto prima del fallimento

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di Mario Piselli

La Corte di cassazione interviene sulle regole applicabili ai contratti preliminari nel caso di fallimento. Con riguardo a un contratto preliminare di compravendita immobiliare, qualora il promissario acquirente abbia agito in giudizio per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo, la sopravvenienza del fallimento del promittente venditore comporta che il curatore può esercitare, nell'ambito del processo non ancora esaurito (sia nel giudizio di primo grado che in quello di appello), il potere di recedere dal contratto, a norma dell'articolo 72, ultimo comma, della legge fallimentare. Lo precisano i giudici della Cassazione con la sentenza n. 4734 del 2016.

Il potere di recesso - Tuttavia l'esercizio del potere di recesso può determinare il rigetto della domanda giudiziale solo ove tale domanda non sia trascritta prima della dichiarazione di fallimento; ove, invece, l'attore abbia provveduto a trascrivere la propria domanda prima dell'iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese, il recesso esercitato dal curatore fallimentare non vale a impedire l'accoglimento della domanda proposta ai sensi dell'articolo 2932 del codice civile, ove sussistano i presupposti di legge, e la relativa sentenza è opponibile non solo al curatore, ma anche alla massa dei creditori, purché l'attore, dopo il suo passaggio in giudicato, abbia provveduto alla sua trascrizione.

Il principio affermato anche dalle sezioni Unite - Con la decisione in esame la Cassazione ribadisce il recente indirizzo, affermato dalle sezioni Unite con la sentenza 18131/2015, con la quale è stato risolto il contrasto giurisprudenziale per effetto dell'affermazione del principio secondo cui la trascrizione della sentenza che accolga la domanda diretta a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda, ivi compresa anche l'iscrizione nel registro delle imprese della sentenza di fallimento, ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge fallimentare.

Per le sezioni Unite, infatti, se la domanda di esecuzione in forma specifica è stata proposta prima del fallimento del promittente venditore e riassunta nei confronti del curatore, quest'ultimo rimane senz'altro titolare del potere di scioglimento del contratto che l'articolo 72 della legge fallimentare gli attribuisce e può esercitarlo nel relativo giudizio. Qualora, però, la domanda sia stata trascritta prima del fallimento, l'eccezione di recesso proposta dal curatore, è inopponibile all'attore a norma dell'articolo 2652, n. 2, del codice civile.

Corte di cassazione - Sezione II civile - Sentenza 10 marzo 2016 n. 4734

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