Rassegne di Giurisprudenza

Contratto a termine per esigenze sostitutive: onere di specificazione della causale

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto a tempo determinato - Ragioni di carattere sostitutivo - Onere di specificazione - Contenuto.
In tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, sia se si tratti di realtà aziendali complesse, sia se si tratti di realtà aziendali modeste, ciò che conta è che la causale, pur non indicando il nominativo del lavoratore o dei lavoratori da sostituire, fornisca elementi diversi che, calati nelle singole situazioni di fatto, consentano di individuare i lavoratori da sostituire e quindi di verificare la ricorrenza effettiva della causale.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 14 gennaio 2021 n. 548

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere - Ragioni di carattere sostitutivo - Situazioni aziendali complesse - Onere di specificazione - Sussistenza - Contenuto - Fondamento.
In tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, l'onere di specificazione è soddisfatto, nelle situazioni aziendali complesse, oltre che dall'enunciazione delle predette esigenze, dall'indicazione di elementi ulteriori, quali l'ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto, che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, e di verificare la sussistenza del prospettato presupposto di legittimità, tanto alla luce sia della sentenza della Corte cost. n. 107 del 2013, che ha rigettato la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 11 del d.lgs. n. 368 del 2001, sia della sentenza della Corte di Giustizia UE del 24 giugno 2010, in C-98/09, che ha riconosciuto la compatibilità comunitaria della stessa normativa con la clausola 8.3 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 25 gennaio 2016 n. 1246

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere - Art. 1, d.lgs. n. 368 del 2001 - Ragioni di carattere sostitutivo - Specificazione - Onere a carico del datore di lavoro - Adempimento - Situazioni aziendali complesse - Corrispondenza quantitativa tra assunzioni a termine e scoperture per la medesima funzione - Sufficienza.
In tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, l'onere datoriale di specificare tali ragioni può ritenersi soddisfatto nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non sia riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica che sia occasionalmente scoperta, con la verifica della corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una data funzione aziendale e le scoperture che per quella stessa funzione si sono realizzate per il periodo dell'assunzione.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 26 aprile 2013 n. 10068

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere - Contratto di lavoro a tempo determinato per ragioni di carattere sostitutivo di altri dipendenti - Presupposti nelle situazioni aziendali complesse - Indicazione nominativa dei lavoratori da sostituire - Necessità - Esclusione - Specificazione delle ragioni della sostituzione - Necessità - Sussistenza - Modalità - Individuazione.
In tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001, l'onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell'apposizione del termine e l' immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l'apposizione del termine deve considerarsi legittima se l'enunciazione dell'esigenza di sostituire lavoratori assenti - da sola insufficiente ad assolvere l'onere di specificazione delle ragioni stesse - risulti integrata dall'indicazione di elementi ulteriori (quali l'ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 26 gennaio 2010 n. 1576