Rassegne di Giurisprudenza

Contratto a termine: non è necessaria la forma scritta per la proroga

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - Proroga - Forma scritta - Necessità - Esclusione.
In tema di rapporto di lavoro a termine, per la proroga del contratto non è necessaria la forma ad substantiam, potendo l'accordo fra le parti essere manifestato in forma orale o risultare da comportamenti concludenti.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 23 aprile 2021 n. 10870

Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere proroga - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Compatibilità con il diritto comunitario - Fondamento.
L'art. 4 del d.lgs. n. 368 del 2001, "ratione temporis" applicabile, non impone la forma scritta per la proroga del contratto a tempo determinato, fermo, in ogni caso, l'onere per il datore di lavoro di provare le ragioni obiettive che giustifichino la proroga. Tale previsione non risulta in contrasto con la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE, che, come affermato dalla Corte di Giustizia (sentenza del 26 gennaio 2012 in causa C-586/10), mira a limitare il ricorso a una successione di contratti o rapporti a tempo determinato attraverso l'imposizione agli Stati membri dell'adozione anche soltanto di una delle misure in essa enunciate.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 4 maggio 2020 n. 8443

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere - Proroga - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Compatibilità con il diritto comunitario - Fondamento.
L'art. 4 del d.lgs. n. 368 del 2001, nel testo "ratione temporis" applicabile, non impone la forma scritta per la proroga del contratto a tempo determinato, ma, in tale evenienza, il successivo art. 5, prescrive maggiorazioni retributive e, ove la prosecuzione del rapporto oltre il termine iniziale o successivamente prorogato superi, a seconda dell'ipotesi, di venti o trenta giorni la durata iniziale del contratto, la sua trasformazione in contratto a tempo indeterminato, fermo, in ogni caso, l'onere per il datore di lavoro di provare le ragioni obiettive che giustifichino la proroga, sicché la suddetta disposizione, inserendosi in un complessivo articolato regime probatorio e sanzionatorio, corredato da limiti temporali massimi, non si pone in contrasto con la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che, come affermato dalla Corte di Giustizia (sentenza 26 gennaio 2012, C-586/10), mira a limitare il ricorso a una successione di contratti o rapporti a tempo determinato attraverso l'imposizione agli Stati membri dell'adozione di almeno una delle misure in essa enunciato
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 21 gennaio 2016 n. 1058

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato.
Ad impedire la trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato (il cui termine di scadenza, se coincidente con giorno festivo, va in ogni caso prorogato al successivo giorno non festivo) in contratto di lavoro a tempo indeterminato, occorre - e insieme è sufficiente - che la proroga del primo intervenga anteriormente o anche contestualmente all`inizio dell'attività lavorativa in regime di proroga, mentre il consenso del lavoratore alla proroga stessa va verificato al momento della scadenza del termine originariamente pattuito, senza che occorra, per la validità ed efficacia del consenso stesso, la forma scritta, bastando fatti concludenti ben ravvisabili nella pacifica prosecuzione dell`attività lavorativa da parte del dipendente senza alcuna manifestazione di dissenso.
•Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 3 luglio 1990 n. 6797