Civile

Contribuenti: no alla raccomandata informativa se notifica diretta dell'ADR

La recente ordinanza di Cassazione sulla scia del decisum costituzionale.

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di Monica Peta e Angelo Lucarella


La recente ordinanza della Cassazione n. 20700 del 30/09/2020, ribadisce il principio per il quale il processo notificatorio di un atto tributario perché possa considerarsi perfezionato, pone l'onere a carico dell'agente di riscossione di fornire la giusta prova che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, ai sensi del primo e del secondo comma dell'art.26 del DPR 602/73 e la piena efficacia del servizio postale ordinario.


Nello specifico, ferma l'attenzione nei confronti del diritto di difesa del contribuente, la sentenza in commento, sintetizza attraverso il caso di specie la normativa avente ad oggetto il processo notificatorio di un atto tributario da parte dell'agente esattore e sancisce inequivocabilmente il principio secondo il quale, le formalità poste dal legislatore ai sensi dell'art. 26 del DPR 602/73 assolvono a quel compito fondamentale di porre il destinatario nell'effettiva possibilità di conoscere un atto tributario e se nel caso, adottare tutte quelle misure necessarie perché il contribuente possa esercitare il diritto di difesa qualora tale provvedimento dovesse risultare illegittimo.

La Suprema Corte ribadisce in punta di diritto che, in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita mediante invio diretto da parte dell'Ufficio di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario (escludendo l'applicabilità della l.n. 890 del 1892).

Ciò vuol significare che, quando lo strumento di notifica è l'invio diretto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa al contribuente, in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario.

La ratio afferisce alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato.

La notifica deve ritenersi completata alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal soggetto destinatario o ricevente, e l'atto deve considerarsi di diritto rientrato nella sfera di conoscenza del destinatario.

Solo nel caso in cui il plico sia consegnato dall'operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto a casa o all'azienda o al portiere, c'è il completamento dell'avviso di ricevimento da parte dell'operatore postale che, in forma sintetica fornisce la prova dell'avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo.

L'altro principio che la Corte rafforza nella sentenza in commento, è il disconoscimento della conformità della copia fotostatica all'originale di una scrittura, dove il giudice stesso ne potrà apprezzare l'efficacia rappresentativa con la conseguente inapplicabilità degli effetti del riconoscimento previsto dall'art. 215 del c.p.c..

E' palese che, pur essendoci la cornice del "costituzionalmente orientata", la disciplina così intesa del processo notificatorio ex art. 26 del DPR esattoriale potrebbe, di fatto, insinuare un indebolimento del diritto di difesa del contribuente, pur non violato nella fattispecie, atteso il differente trattamento tra le norme oggetto di disamina nomofilattica.

D'altronde, pare altrettanto non sottaciuto il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 175 del 2018: pilastro su cui poggia interamente l'ordinanza della Suprema Corte al fine di determinare la condanna del contribuente.

Il Giudice delle leggi, meno di due anni fa, con la decisione appena menzionata, ebbe a spiegare precisamente che ove mai l'Agente della Riscossione decidesse di effettuare una notificazione mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, in tal caso, non applicherebbesi la legge n. 890/1982 bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario.

Motivo principale, gradato rispetto al già richiamato principio di "pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato", sarebbe pertanto la specialità insita nella norma di cui all'art. 26 DPR 602/73; ciò, a maggior ragione, laddove si ritenesse inapplicabile con effetto retroattivo anche la legge n. 145/2018 (intervenuta in itinere dello svolgimento dei gradi processuali).

La Suprema Corte, forte del sostegno giuridico interpretativo donato dalla Corte Costituzionale, stando allo specifico riferimento riguardante la fattispecie di "raccomandata postale consegnata al portiere", sostiene appunto la non dovutezza della c.d. informativa al contribuente poiché, esso soggetto destinatario, acquisisce conoscenza (figurativamente parlando) tramite altra persona.

Non a caso la decisione della Corte costituzionale ha stadiato la conformità dell'art. 26, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, rispetto al dettato della Carta fondamentale italiana pur ritenendo espressamente, si badi bene al termine, che la semplificazione insita nella notificazione diretta (consistente nella mancanza della relazione di notificazione di cui agli artt. 148 cod. proc. civ. e 3 legge n. 890 del 1982 e nella mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica cosiddetta CAN), comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno "scostamento rispetto all'ordinario procedimento notifica tono a mezzo del servizio postale ai sensi della legge n. 890 del 1982".

Fermo, quindi, che il dettato normativo di cui all'art. 26 DPR 602/73 non muterebbe le garanzie di cui è portatore l'art. 24 della Costituzione italiana (in relazione all'effettivo diritto di difesa del cittadino ed in ragione del presupposto di conoscenza legale dell'atto a quest'ultimo destinato), rimarrebbe inequivocabile che, sotto altro punto di vista (maggiormente critico), il fatto di non prevedersi un obbligo di avviso informativo, tramite raccomandata, nell'ipotesi di consegna del plico ad uno dei soggetti elencati dalla norma predetta, implicherebbe ictu oculi un differente trattamento del cittadino a seconda della situazione soggettiva notificatoria.

Diversità che, pur non ricondotta dal Giudice delle leggi all'espressa violazione dell'art. 24 Cost., si presterebbe a farsi quantomeno valutare ai fini del bilanciamento del rapporto di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.; ne sarebbe elemento di approvazione proprio la frase che la Corte Costituzionale utilizza allorquando descrive nella sent. 175/2018 il rapporto di "scostamento" tra regime notificatorio ordinario e speciale.

Sacrificare, pertanto, uno dei principi fondamentali dell'ordinamento (qual è l'art. 3 Cost.) dinanzi al pur doveroso incasso creditorio dello Stato parrebbe, perlomeno, squilibrare la scala di enunciazioni valoriali poste in Carta fondamentale atteso che, di tal ultimo principio (cioè l'incameramento somme erariali in uno Stato sovrano), nei primi dodici articoli della più volte richiamata Costituzione non v'è traccia.

Dottoressa Monica Peta e Avvocato Angelo Lucarella, docenti dell'Università Federiciana

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