Civile

Contributo unificato: il ministero indica i termini per il rimborso

Via Arenula fornisce chiarimenti sulla decorrenza del termine per ottenere il rimborso del contributo unificato non versato correttamente con PagoPA

di Marina Crisafi

Il contributo unificato pagato in modalità diversa da PagoPA non libera la parte dall'obbligo, la quale dovrà quindi effettuare un nuovo pagamento, avendo, tuttavia diritto al rimborso. Il termine per l'istanza di rimborso è di 30 giorni a decorrere dal successivo pagamento telematico corretto. Questo è quanto chiarito dal ministero della Giustizia con provvedimento del 17 marzo 2023, emanato in risposta al quesito posto sul canale Filo Diretto.

Il quesito
A proporre il quesito è il presidente del tribunale di Bolzano il quale chiede di chiarire "la data dalla quale far decorrere i trenta giorni utili per la presentazione della domanda di rimborso del contributo unificato" che non sia stato pagato con modalità telematica.
Ciò perché, in base alla formulazione del comma 1-bis dell'articolo 192 del Dpr n. 115 del 30 maggio 2002 "non è agevole desumere se la decorrenza sia da riferire al versamento irregolare del contributo unificato oppure alla data del nuovo pagamento effettuato con PagoPa".

Contributo unificato obbligatorio tramite PagoPA
In risposta al quesito e vista la mole di istanze di rimborso relative a contributi unificati assolti in modo non corretto, "in considerazione della novità della questione e al fine di prevenire difformi interpretazioni della norma in oggetto", il dipartimento per gli affari di giustizia del dicastero ritiene utile emanare la circolare in argomento sì da fornire indicazioni a tutti gli uffici.
Innanzitutto, premette l'ufficio, l'articolo 192 del Dpr n. 115/2002, per come novellato dal decreto attuativo della riforma Cartabia (n. 149/2022), ha previsto l'obbligo a partire dal 1° gennaio 2023 di pagare il contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario, tramite la piattaforma di cui all'articolo 5 comma 2, del CAD.
La nuova norma prevede, inoltre, rammenta il ministero, che i pagamenti non operati tramite il sistema PagoPA "non liberano la parte debitrice dall'obbligo da cui è gravata, con la conseguenza che essa dovrà procedere a un nuovo pagamento, nel rispetto delle previsioni dell'art. 192 del testo unico sulle spese di giustizia", con possibilità, tuttavia, "di ottenere il rimborso di quanto già versato con modalità difformi da quelle consentite dalla legge".

Quando spetta il rimborso del contributo unificato
Prima di entrare nel merito dell'individuazione della decorrenza del termine di trenta giorni entro cui è possibile formulare la richiesta di rimborso, l'ufficio ripercorre le ipotesi in cui si ha diritto al rimborso del contributo unificato.
Nello specifico, fino all'entrata in vigore del nuovo testo dell'articolo 192 del Dpr 115/2002, tale rimborso è stato eseguito sulla base dei criteri fissati dalla circolare del Mef n. 33 del 2007, esclusivamente "a favore dei soggetti che abbiano effettuato il versamento del tributo indebitamente ovvero in misura superiore a quella dovuta".
Situazioni che possono ricorrere nelle ipotesi di:
-versamento di somme eccedenti lo scaglione di riferimento;
-duplicazione dei versamenti;
-versamento effettuato a fronte di procedimento giurisdizionale esente;
-versamento al quale non ha fatto seguito il deposito e l'iscrizione a ruolo dell'atto introduttivo del giudizio.
A seguito dell'entrata in vigore della riforma, a tali ipotesi si aggiunge ora anche quella in cui il pagamento del contributo venga effettuato con modalità non consentita dalla legge.
Ipotesi che, a dire del ministero, "appare assimilabile alla ‘duplicazione dei versamenti' di cui alla circolare MEF richiamata, in quanto a fronte di un primo pagamento ‘non telematico', che non libera il debitore, ne viene eseguito un secondo, questa volta con la modalità corretta".

Termine per ottenere il rimborso del contributo unificato
Per cui, fatte queste premesse, l'ufficio ritiene che "il diritto alla restituzione sorga nel momento in cui la parte validamente assolve all'onere di pagamento del contributo unificato, utilizzando il sistema PagoPA, generandosi solo in questo momento l'obbligazione restitutoria a carico dell'amministrazione finanziaria".
Questo perché ragionando diversamente: "a) il detentore del contrassegno acquistato per il pagamento del contributo dovrebbe dirsi onerato di chiederne il rimborso entro trenta giorni dall'acquisto, anche se questo fosse stato operato in data antecedente all'entrata in vigore della normativa di che trattasi (introduttiva del termine decadenziale) sì da risultare violato il principio per cui la legge non dispone che per l'avvenire"; b) un diritto ad ottenere la ripetizione (art. 2033 c.c.) del pagamento indebito, non potrebbe in astratto configurarsi se non a fronte di una duplicazione di pagamenti aventi la stessa causale, tra loro difformi solo per le modalità con cui operati".
In definitiva, chiarendo "una locuzione normativa di non immediata interpretazione", la Direzione generale, "anche in un'ottica di salvaguardia delle entrate dello Stato – conclude che - in caso di pagamento del contributo unificato effettuato in modo difforme da quanto previsto dall'art. 192, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'istanza di rimborso debba essere presentata entro trenta giorni a decorrere dalla data in cui sia stato effettuato il successivo versamento del contributo unificato con modalità telematica".

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