Civile

Contributo unificato, pagamento telematico per tutto il 2022 - No all'home banking

L'avvocato che ha effettuato il doppio pagamento (il primo con marca da bollo, il secondo con telematico) potrà richiedere il rimborso se la marca è"bruciata". No all'home banking

di Francesco Machina Grifeo

Via Arenula richiama i legali, e gli Uffici, al rispetto della modalità telematic a nel pagamento del contributo unificato. Resterà quella infatti la strada "ordinaria" per tutto il 2022. Legittimo da parte delle cancellerie rifiutare le marche da bollo. In questi casi, dunque, il pagamento andrà regolarizzato mediante un nuovo versamento, salva la possibilità degli avvocati di chiedere il rimborso. Bocciato poi l'utilizzo del servizio di home banking del singolo utente perché non consente di abbinare il versamento ad un unico pagamento.

I chiarimenti sono contenuti nella nota (prot. 1280 del 24/2/22) della Direzione generale degli affari interni, con la quale il Ministero della Giustizia invita il Consiglio nazionale forense "a sensibilizzare gli avvocati", anche tramite i Consigli dell'ordine, all'utilizzo delle sole modalità di pagamento previste dal decreto legge n. 34 del 2020 (articolo 221, comma 3) che sarà in vigore fino alla fine dell'anno, oltreché dei principi già fissati nella legge delega per la riforma del processo civile (legge 206/2021, articolo 1, comma 17).

L'intervento, spiega la nota, si è reso necessario a seguito di diverse richieste di delucidazioni da parte dei legali. In particolare, gli avvocati hanno chiesto se per i procedimenti iscritti al ruolo generale con modalità telematica, il pagamento potesse essere assolto mediante contrassegno acquistato presso le rivendite autorizzate. Al termine di una ricognizione legislativa, il Ministero conclude però che "negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, deve considerarsi conforme alla normativa vigente, che sancisce quale modalità ordinaria di pagamento del contributo unificato nei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione quella assolta tramite i sistemi telematici di pagamento, il comportamento delle cancellerie degli uffici giudiziari che non hanno accettato il pagamento del contributo unificato assolto tramite acquisto presso le rivendite autorizzate".

Pertanto, prosegue la nota, "il pagamento del contributo unificato mediante marca da bollo non potrà ritenersi validamente eseguito e dovrà essere regolarizzato attraverso un nuovo pagamento effettuato con le descritte modalità telematiche". In questi casi, tuttavia, l'avvocato che ha effettuato il doppio pagamento (il primo mediante marca da bollo e il secondo con modalità telematiche) potrà richiedere il rimborso delle somme versate, nelle modalità non consentite dalla normativa in esame, purché la relativa marca sia stata "bruciata".

Gli utenti hanno poi chiesto chiarimenti in merito a quali pagamenti telematici oltre quelli che transitano sulla piattaforma a pago PA possano essere utilizzati. In particolare, è stato chiesto se il pagamento del contributo unificato, e dell'importo forfettario, effettuato con modello F23 utilizzando il servizio home banking del singolo utente "rientri tra i sistemi autorizzati". Risposta negativa da parte della Direzione generale secondo cui "tali modalità di pagamento non rientrano tra le ipotesi contemplate dall'articolo 221, comma 3, del Dl 34 del 2020 in quanto non sarebbe possibile abbinare in alcun modo il versamento effettuato ad un unico pagamento". Per il resto, la nota rinvia a quanto già indicato sul Portale dei servizi telematici alla voce "Pagamenti".

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